Il Sole 15.6.17
Effetto condanna sulla prescrizione: fino a tre anni in più
di Giovanni Negri
Deleghe al Governo per rivedere la disciplina sulle intercettazioni e sui captatori informatici
Alla
fine ricorda un po’ le finanziarie dei tempi d’oro, un articolo solo,
ma 95 commi. Per toccare tutta la giustizia penale, dal processo ai
reati, passando per il carcere. Il disegno di legge approvato ieri sera
definitivamente dalla Camera è assai composito, un moloch all’interno
del quale misure subito in vigore si mischiano a deleghe che rinviano
(forse) a un futuro prossimo. Di certo a cambiare saranno molti aspetti
cruciali, sui quali da tempo forze politiche e operatori del diritto
dibattono e si scontrano.
In primo luogo, inevitabile, la
prescrizione. Il disegno di legge sceglie di non modificare la ex
Cirielli nella determinazione dei termini massimi; nello stesso tempo
evita di seguire le sollecitazioni soprattutto della magistratura per un
blocco del decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale,
manifestazione della volontà dello Stato di perseguire il reato.
Percorre
invece una via intermedia, che punta sull’introduzione di nuove ipotesi
di sospensione. A partire dai reati commessi dopo l’entrata in vigore
della legge, diventa possibile uno stop del decorso della prescrizione
per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per
altrettanti dopo la condanna in appello. Al netto di un altra pausa di 6
mesi in caso di rogatoria, oggi non prevista, la sospensione non sarà
però valida in caso di assoluzione e il periodo oggetto del blocco verrà
riconteggiato se nel grado successivo di giudizio il verdetto è stato
di proscioglimento.
Per i reati di corruzione (propria e
impropria), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e truffa
aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, reati che possono
emergere molto tempo dopo essere stati commessi, il termine di
prescrizione massimo sarà pari alla pena massima aumentata della metà
(anziché un quarto come per i reati di minor gravità).
Un insieme
di disposizioni affidate a una delega da esercitare entro 3 mesi
caratterizza poi la “manovra” sulle intercettazioni. Il futuro decreto
delegato, sul quale sarà a breve al lavoro una commissione del ministero
della Giustizia, ha come obiettivo quello di evitare la pubblicazione
di conversazioni non rilevanti per l’attività d’indagine. soprattutto
quando riguardano persone a essa del tutto estranee.
In questo
senso si prevede che per la selezione del materiale da inviare al
giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico
ministero dovrà assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti
intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti o su dati sensibili che non
riguardano l’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si
procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso
delle indagini. Questi atti dovranno essere custoditi in un archivio
riservato, con facoltà di esame e ascolto, ma non di copia, da parte dei
difensori e del giudice. Quattro gli anni di carcere per il nuovo reato
di divulgazione di intercettazioni ottenuto con frode.
Con la
delega andrà anche disciplinato l’utilizo dei trojan horses o captatori
informatici, ammettendone comunque l’impiego quando si procede per
mafia, terrorismo o criminalità organizzata.
Molto contestato,
soprattutto dagli avvocati, che vi vedono lo stigma dell’impronta
autoritaria che caratterizza, a loro giudizio, l’intero provvedimento,
anche il pacchetto di norme che allarga in maniera significativa la
possibilità di partecipazione a distanza al procedimento, anche al di
fuori dei casi in cui questa è obbligatoria (mafia, terrorismo). Il
giudice potrà così disporre la partecipazione a distanza per ragioni di
sicurezza, per la complessità del dibattimento o per la testimonianza di
un detenuto.
Tra le norme subito in vigore, c’è poi l’aumento
delle pene minima per furto in abitazione (da 1-6 anni si passa a 3-6) e
furto aggravato (da 1-6 a 2-6), per rapina semplice (da 3-10 a 4-10) e
aggravata (da 4 anni e 6 mesi-20 a 5-20 se monoaggravata e a 6-20 se
pluriaggravata) e per estorsione aggravata (da 6-20 a 7-20). Inasprito
anche il trattamento per il voto di scambio che dagli attuali 4-10 anni
passerà a 6-12 anni di reclusione.
Introdotta poi una nuova causa
di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie
(restituzione, risarcimento). Potrà incidere però sul solo perimetro dei
reati procedibili a querela (oggetto di remissione). Di norma la nuova
causa dovrà essere applicata prima dell’apertura del dibattimento.