giovedì 15 giugno 2017

Il Sole 15.6.17
Effetto condanna sulla prescrizione: fino a tre anni in più
di Giovanni Negri


Deleghe al Governo per rivedere la disciplina sulle intercettazioni e sui captatori informatici
Alla fine ricorda un po’ le finanziarie dei tempi d’oro, un articolo solo, ma 95 commi. Per toccare tutta la giustizia penale, dal processo ai reati, passando per il carcere. Il disegno di legge approvato ieri sera definitivamente dalla Camera è assai composito, un moloch all’interno del quale misure subito in vigore si mischiano a deleghe che rinviano (forse) a un futuro prossimo. Di certo a cambiare saranno molti aspetti cruciali, sui quali da tempo forze politiche e operatori del diritto dibattono e si scontrano.
In primo luogo, inevitabile, la prescrizione. Il disegno di legge sceglie di non modificare la ex Cirielli nella determinazione dei termini massimi; nello stesso tempo evita di seguire le sollecitazioni soprattutto della magistratura per un blocco del decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, manifestazione della volontà dello Stato di perseguire il reato.
Percorre invece una via intermedia, che punta sull’introduzione di nuove ipotesi di sospensione. A partire dai reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge, diventa possibile uno stop del decorso della prescrizione per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altrettanti dopo la condanna in appello. Al netto di un altra pausa di 6 mesi in caso di rogatoria, oggi non prevista, la sospensione non sarà però valida in caso di assoluzione e il periodo oggetto del blocco verrà riconteggiato se nel grado successivo di giudizio il verdetto è stato di proscioglimento.
Per i reati di corruzione (propria e impropria), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, reati che possono emergere molto tempo dopo essere stati commessi, il termine di prescrizione massimo sarà pari alla pena massima aumentata della metà (anziché un quarto come per i reati di minor gravità).
Un insieme di disposizioni affidate a una delega da esercitare entro 3 mesi caratterizza poi la “manovra” sulle intercettazioni. Il futuro decreto delegato, sul quale sarà a breve al lavoro una commissione del ministero della Giustizia, ha come obiettivo quello di evitare la pubblicazione di conversazioni non rilevanti per l’attività d’indagine. soprattutto quando riguardano persone a essa del tutto estranee.
In questo senso si prevede che per la selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero dovrà assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti o su dati sensibili che non riguardano l’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini. Questi atti dovranno essere custoditi in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice. Quattro gli anni di carcere per il nuovo reato di divulgazione di intercettazioni ottenuto con frode.
Con la delega andrà anche disciplinato l’utilizo dei trojan horses o captatori informatici, ammettendone comunque l’impiego quando si procede per mafia, terrorismo o criminalità organizzata.
Molto contestato, soprattutto dagli avvocati, che vi vedono lo stigma dell’impronta autoritaria che caratterizza, a loro giudizio, l’intero provvedimento, anche il pacchetto di norme che allarga in maniera significativa la possibilità di partecipazione a distanza al procedimento, anche al di fuori dei casi in cui questa è obbligatoria (mafia, terrorismo). Il giudice potrà così disporre la partecipazione a distanza per ragioni di sicurezza, per la complessità del dibattimento o per la testimonianza di un detenuto.
Tra le norme subito in vigore, c’è poi l’aumento delle pene minima per furto in abitazione (da 1-6 anni si passa a 3-6) e furto aggravato (da 1-6 a 2-6), per rapina semplice (da 3-10 a 4-10) e aggravata (da 4 anni e 6 mesi-20 a 5-20 se monoaggravata e a 6-20 se pluriaggravata) e per estorsione aggravata (da 6-20 a 7-20). Inasprito anche il trattamento per il voto di scambio che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12 anni di reclusione.
Introdotta poi una nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie (restituzione, risarcimento). Potrà incidere però sul solo perimetro dei reati procedibili a querela (oggetto di remissione). Di norma la nuova causa dovrà essere applicata prima dell’apertura del dibattimento.