Repubblica 1.12.16
Il parlamento è legittimo?
di Alessandro Pace
L’autore è presidente del comitato per il No
CARO
direttore, Lavinia Rivara nell’articolo “Bufale” apparso ieri su
Repubblica scrive che è falso che il Parlamento eletto col Porcellum
sarebbe illegittimo. Il che è inesatto.
Come può infatti il
Parlamento della XVII legislatura essere ritenuto legittimo, se la Corte
costituzionale nella stessa sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato
incostituzionale il Porcellum perché «comprimeva eccessivamente » la
rappresentatività elettorale? È ben vero che la Corte ha consentito alle
Camere, nella stessa sentenza, di continuare ad operare al fine,
soprattutto, di approvare una nuova legge elettorale in linea con la sua
decisione, ma non perché le Camere fossero validamente elette, ma sulla
base del diverso «principio di continuità degli organi costituzionali».
Il quale consente, per brevi periodi di tempo, il funzionamento delle
Camere ancorché non validamente legittimate dal voto (lo afferma la
Corte nelle ultime battute della sentenza).
Principio, quello
della continuità degli organi costituzionali, che però non si pone in
alternativa alla sovranità popolare — che costituisce l’unico fondamento
di legittimità del Parlamento (articolo 1 della Costituzione) — , che
essendo complementare del principio democratico, non può che spiegare
efficacia per brevi periodi, e non per un’intera legislatura.
Di
qui il giudizio negativo sia giuridico sia politico circa l’azzardo
istituzionale di aver posto in essere — contro la sentenza della Corte
costituzionale — un percorso di modifica di ben 45 articoli della
Costituzione con un Parlamento dichiaratamente non rappresentativo,
avendo il Pd ottenuto grazie al Porcellum 127 seggi in più; e invece il
PdL e il M5S rispettivamente 51 e 58 seggi in meno.
Gentile
professor Pace, la tesi dell’illegittimità di questo Parlamento si basa
sulla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il cosiddetto
Porcellum. Ma proprio quella sentenza si preoccupa di assicurare la
legittimità delle Camere, come si evince sia nel passaggio citato
nell’articolo che in quello in cui si afferma che la decisione «produrrà
i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione
elettorale, che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella
normativa che resta in vigore», ovvero «secondo la nuova normativa
elettorale eventualmente adottata dalle Camere». (l. r.)