giovedì 1 dicembre 2016

Repubblica 1.12.16
Il parlamento è legittimo?
di Alessandro Pace
L’autore è presidente del comitato per il No

CARO direttore, Lavinia Rivara nell’articolo “Bufale” apparso ieri su Repubblica scrive che è falso che il Parlamento eletto col Porcellum sarebbe illegittimo. Il che è inesatto.
Come può infatti il Parlamento della XVII legislatura essere ritenuto legittimo, se la Corte costituzionale nella stessa sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato incostituzionale il Porcellum perché «comprimeva eccessivamente » la rappresentatività elettorale? È ben vero che la Corte ha consentito alle Camere, nella stessa sentenza, di continuare ad operare al fine, soprattutto, di approvare una nuova legge elettorale in linea con la sua decisione, ma non perché le Camere fossero validamente elette, ma sulla base del diverso «principio di continuità degli organi costituzionali». Il quale consente, per brevi periodi di tempo, il funzionamento delle Camere ancorché non validamente legittimate dal voto (lo afferma la Corte nelle ultime battute della sentenza).
Principio, quello della continuità degli organi costituzionali, che però non si pone in alternativa alla sovranità popolare — che costituisce l’unico fondamento di legittimità del Parlamento (articolo 1 della Costituzione) — , che essendo complementare del principio democratico, non può che spiegare efficacia per brevi periodi, e non per un’intera legislatura.
Di qui il giudizio negativo sia giuridico sia politico circa l’azzardo istituzionale di aver posto in essere — contro la sentenza della Corte costituzionale — un percorso di modifica di ben 45 articoli della Costituzione con un Parlamento dichiaratamente non rappresentativo, avendo il Pd ottenuto grazie al Porcellum 127 seggi in più; e invece il PdL e il M5S rispettivamente 51 e 58 seggi in meno.

Gentile professor Pace, la tesi dell’illegittimità di questo Parlamento si basa sulla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il cosiddetto Porcellum. Ma proprio quella sentenza si preoccupa di assicurare la legittimità delle Camere, come si evince sia nel passaggio citato nell’articolo che in quello in cui si afferma che la decisione «produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore», ovvero «secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere». (l. r.)