giovedì 3 novembre 2016

Corriere 3.11.16
Così la giudice Dorigo può inviare alla Consulta il ricorso di Onida
Ldi uigi Ferrarella

«La notizia della mia morte è fortemente esagerata», risponderebbe il referendum — come Mark Twain al prematuro annuncio della propria dipartita — se fosse paragonabile il rinvio del 4 dicembre, oggetto delle chiacchiere nei tam tam politici come supposta conseguenza dell’altrettanto supposto esito della decisione del Tribunale di Milano. Nel valutare il ricorso dei professori Barbara Randazzo e Valerio Onida, neanche volendo la giudice civile Loretta Dorigo potrebbe infatti sospendere il voto. Al massimo, accertando il diritto degli elettori a partecipare al referendum nel rispetto di una libertà di voto violata invece dall’eterogeneità del quesito, può domandare alla Consulta di dichiarare che la legge del 1970 sui referendum sia incostituzionale nella parte in cui non prevede che il voto debba svolgersi su quesiti omogenei.
Affinché si blocchi il voto del 4 dicembre, però, questo presupposto non basterebbe, visto che poi occorrerebbe che la Consulta, qualora investita da Dorigo del giudizio di costituzionalità, decidesse intanto di sospendere il referendum. Ma per farlo dovrebbe ritenere di averne il potere, e invece è controverso che ce l’abbia: infatti, mentre nella legge del 1953 che regola il funzionamento della Corte costituzionale una norma le attribuisce il potere di sospendere («per gravi ragioni») gli atti che abbiano dato origine a conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, una norma espressa non esiste per i referendum, sicché per lo stop del 4 dicembre si deve immaginare che la Consulta si produca in un triplo salto mortale. Primo: che adoperi l’analogia (categoria delicata) per riconoscersi il potere di sospendere un referendum in analogia appunto con il potere che ha nei conflitti di attribuzione Stato-Regioni. Secondo: che d’ufficio ritenga di esercitare questo potere per sospendere il voto del 4 dicembre. E terzo: che faccia in tempo a farlo, cosa già messa in dubbio da conteggi tempistici per i quali la Consulta avrebbe potuto farcela solo se il Tribunale le avesse rimesso la questione entro ottobre.
In linea puramente teorica (e sempre in caso di ok del Tribunale al ricorso di Onida) resterebbe una sola possibilità di stop del voto, ma ancor più audace delle altre: l’idea (evocata da Onida in Tribunale) che — nel timore di una futura dichiarazione di incostituzionalità della legge sui referendum — il Presidente della Repubblica ritenga, in sede di autotutela, di revocare egli stesso il proprio decreto con il quale il 27 settembre aveva indetto la data del referendum. Ma anche qui, prima ancora di lambiccarsi sui reconditi pensieri del Capo dello Stato, si parerebbe l’ostacolo che il suo decreto è atto dovuto meramente formale di recepimento di una volontà politica, la cui responsabilità è assunta dal presidente del Consiglio con le proposta e controfirma della delibera approvata il 26 settembre dal Consiglio dei ministri.