Il Sole 5.10.16
L’attuazione della legge. Salta l’ipotesi di una sezione «dedicata» in un elenco unico
Registro ad hoc per le unioni civili
di Ma.Par.
Roma
Unioni civili e matrimoni proseguiranno la loro corsa su strade
parallele. Almeno in Comune. Dove non ci sarà un registro unico con una
sezione ad hoc per le coppie dello stesso sesso, come previsto
inizialmente nella bozza di decreto attuativo in entrata a Palazzo Chigi
martedì, ma un doppio registro. Così il Consiglio dei ministri ha
delineato il futuro assetto dell’ordinamento dello stato civile nell’era
delle unioni omosessuali, disciplinato dal Dlgs approvato in prima
lettura insieme agli altri due testi che adeguano alla nuova legge
76/2016 - entrata in vigore il 5 giugno scorso - anche le norme di
diritto internazionale privato e quelle del Codice penale.
I due
registri separati lascerebbero di fatto in piedi l’impianto tracciato
dalla normativa-ponte (Dpcm 144/2016) emanata per garantire il periodo
transitorio di applicazione della legge fino all’emanazione dei tre
decreti delegati. Il decreto prevede infatti la registrazione degli atti
dell’unione civile avvenga «mediante iscrizione nel registro
provvisorio» istituito presso ciascun Comune.
Ma se all’anagrafe i
destini di coppie sposate e di quelle gay restano divisi a riunirli
saranno invece i Codici penale e di procedura penale. Il decreto
delegato uscito da Palazzo Chigi, che armonizza le due discipline,
stabilisce che «agli effetti della legge penale» il termine matrimonio
si intende riferito anche «alla costituzione di un’unione civile tra
persone dello stesso sesso»: quando la legge penale considera «la
qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza
aggravante di un reato», prevede il nuovo articolo 574-ter del Codice
penale, essa si intende riferita anche a uno dei due partner dell’unione
civile. In questo modo si rende configurabile ad esempio il reato di
violazione degli obblighi di assistenza familiari quando le inadempienze
riguardino uno dei due partner dell’unione. Un’omogeneizzazione che
interviene anche sulla procedura, in materia di testimonianza.
Nell’ipotesi di fatti appresi durante la convivenza la parte dell’unione
civile avrà facoltà di astenersi dal deporre così come accade
attualmente nel caso del matrimonio per il coniuge anche se separato.
Ora
comunque, sul pacchetto dei tre decreti delegati necessari ad
armonizzare le normative vigenti nelle materie su cui direttamente o
indirettamente incide la legge sulle unioni civili , si apre la partita
dell’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato che dovranno
esprimere i propri pareri entro sessanta giorni. Una sede che potrebbe
esser la sede per rimettere mano alla scelta del doppio registro. In
ogni caso il Governo non vorrà conformarsi alle eventuali osservazioni
espresse dal Parlamento dovrà trasmettere di nuovo il testo dei decreti
alle Camere con le proprie considerazioni, con eventuali modifiche e gli
elementi integrativi di informazione e motivazioni. Entro dieci giorni
le commissioni parlamentari dovranno rispondere con un parere
definitivo.