giovedì 6 ottobre 2016

Il Sole 5.10.16
L’attuazione della legge. Salta l’ipotesi di una sezione «dedicata» in un elenco unico
Registro ad hoc per le unioni civili
di Ma.Par.

Roma Unioni civili e matrimoni proseguiranno la loro corsa su strade parallele. Almeno in Comune. Dove non ci sarà un registro unico con una sezione ad hoc per le coppie dello stesso sesso, come previsto inizialmente nella bozza di decreto attuativo in entrata a Palazzo Chigi martedì, ma un doppio registro. Così il Consiglio dei ministri ha delineato il futuro assetto dell’ordinamento dello stato civile nell’era delle unioni omosessuali, disciplinato dal Dlgs approvato in prima lettura insieme agli altri due testi che adeguano alla nuova legge 76/2016 - entrata in vigore il 5 giugno scorso - anche le norme di diritto internazionale privato e quelle del Codice penale.
I due registri separati lascerebbero di fatto in piedi l’impianto tracciato dalla normativa-ponte (Dpcm 144/2016) emanata per garantire il periodo transitorio di applicazione della legge fino all’emanazione dei tre decreti delegati. Il decreto prevede infatti la registrazione degli atti dell’unione civile avvenga «mediante iscrizione nel registro provvisorio» istituito presso ciascun Comune.
Ma se all’anagrafe i destini di coppie sposate e di quelle gay restano divisi a riunirli saranno invece i Codici penale e di procedura penale. Il decreto delegato uscito da Palazzo Chigi, che armonizza le due discipline, stabilisce che «agli effetti della legge penale» il termine matrimonio si intende riferito anche «alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso»: quando la legge penale considera «la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato», prevede il nuovo articolo 574-ter del Codice penale, essa si intende riferita anche a uno dei due partner dell’unione civile. In questo modo si rende configurabile ad esempio il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiari quando le inadempienze riguardino uno dei due partner dell’unione. Un’omogeneizzazione che interviene anche sulla procedura, in materia di testimonianza. Nell’ipotesi di fatti appresi durante la convivenza la parte dell’unione civile avrà facoltà di astenersi dal deporre così come accade attualmente nel caso del matrimonio per il coniuge anche se separato.
Ora comunque, sul pacchetto dei tre decreti delegati necessari ad armonizzare le normative vigenti nelle materie su cui direttamente o indirettamente incide la legge sulle unioni civili , si apre la partita dell’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato che dovranno esprimere i propri pareri entro sessanta giorni. Una sede che potrebbe esser la sede per rimettere mano alla scelta del doppio registro. In ogni caso il Governo non vorrà conformarsi alle eventuali osservazioni espresse dal Parlamento dovrà trasmettere di nuovo il testo dei decreti alle Camere con le proprie considerazioni, con eventuali modifiche e gli elementi integrativi di informazione e motivazioni. Entro dieci giorni le commissioni parlamentari dovranno rispondere con un parere definitivo.