giovedì 6 ottobre 2016

Il Sole 5.10.16
Consulta. Esclusa la natura sanzionatoria
Decreto Severino promosso, la sospensione dalla carica non è incostituzionale
di Donatella Stasio

Roma Il decreto Severino è salvo. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la sospensione dalle cariche di consigliere regionale, di presidente della regione e di consigliere comunale non è incostituzionale. Anzitutto perché la sospensione non è una sanzione in senso stretto e quindi il problema della sua irretroattività non si pone. Inoltre, il diverso «status» e le diverse «funzioni» tra i parlamentari e i consiglieri e amministratori degli enti locali ben giustifica una diversità di trattamento.
Anche se la pronuncia della Corte - anticipata ieri con una nota stampa - non inciderà più nella vicenda del governatore della Campania Vincenzo De Luca - assolto in appello dai reati di abuso d’ufficio e peculato -, la decisione conserva un’importanza anche politica, con riferimento sia alle scelte a suo tempo fatte dal governo Monti e a quelle future del governo Renzi sia alle conseguenze che ne sono derivate nei confronti dell’ex premier Silvio Berlusconi, decaduto dalla carica di senatore proprio in virtù del decreto Severino. Sebbene la norma impugnata non sia la stessa, quel che accomuna la sospensione e la decadenza sembra essere, a questo punto, la loro natura «non sanzionatoria» che, quindi, esclude il divieto di un’applicazione retroattiva (cioè per reati commessi prima che il decreto fosse entrato in vigore). Peraltro, sulla questione decadenza (sollevata da Berlusconi) ancora non si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
La domanda alla quale ha risposto la Corte era se sia costituzionalmente legittima la sospensione dalla carica degli eletti agli enti locali in seguito ad una sentenza di condanna non definitiva, e nonostante il reato sia stato commesso prima della norma sulla sospensione. Gli articoli impugnati erano l’1 e l’8 del decreto legislativo n. 235 del 2012 (di attuazione della legge anticorruzione dello stesso anno).
A sollevare la questione era stato il Tribunale di Napoli il 17 luglio 2015, sotto vari profili, compreso quello dell’«eccesso di delega», anch’esso giudicato infondato dalla Consulta. Ma sul tavolo c’era anche un’analoga questione sollevata dalla Corte d’appello di Bari con riferimento a un consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati. Quest’ultimo era stato sospeso dalla carica per una condanna a un anno e otto mesi, con pena sospesa per abuso d’ufficio e falso, e la sospensione era stata impugnata fino in Corte d’appello, che l’ha congelata in attesa della Consulta. De Luca, invece, era stato condannato a un anno - con sospensione della pena - per abuso d’ufficio in relazione alla nomina di un project manager per la realizzazione di un termovalorizzatore di Salerno ma in appello la condanna si era trasformata in un’assoluzione «perché il fatto non sussiste».
Peraltro, la Consulta aveva già esaminato la Severino il 20 ottobre dell’anno scorso a seguito di un ricorso riguardante il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e lo aveva rigettato. Come ha fatto anche stavolta, dichiarando «infondate» le questioni sollevate da Bari e da Napoli, chiudendo così anche la strada a modifiche legislative (più volte annunciate dal governo Renzi) basate su motivazioni esclusivamente di carattere costituzionale. Sempre che, ovviamente, la Corte di Strasburgo non disponga diversamente, costringendo in tal caso il governo italiano a correggere la normativa.