Il Sole 5.10.16
Consulta. Esclusa la natura sanzionatoria
Decreto Severino promosso, la sospensione dalla carica non è incostituzionale
di Donatella Stasio
Roma
Il decreto Severino è salvo. Secondo la Corte costituzionale, infatti,
la sospensione dalle cariche di consigliere regionale, di presidente
della regione e di consigliere comunale non è incostituzionale.
Anzitutto perché la sospensione non è una sanzione in senso stretto e
quindi il problema della sua irretroattività non si pone. Inoltre, il
diverso «status» e le diverse «funzioni» tra i parlamentari e i
consiglieri e amministratori degli enti locali ben giustifica una
diversità di trattamento.
Anche se la pronuncia della Corte -
anticipata ieri con una nota stampa - non inciderà più nella vicenda del
governatore della Campania Vincenzo De Luca - assolto in appello dai
reati di abuso d’ufficio e peculato -, la decisione conserva
un’importanza anche politica, con riferimento sia alle scelte a suo
tempo fatte dal governo Monti e a quelle future del governo Renzi sia
alle conseguenze che ne sono derivate nei confronti dell’ex premier
Silvio Berlusconi, decaduto dalla carica di senatore proprio in virtù
del decreto Severino. Sebbene la norma impugnata non sia la stessa, quel
che accomuna la sospensione e la decadenza sembra essere, a questo
punto, la loro natura «non sanzionatoria» che, quindi, esclude il
divieto di un’applicazione retroattiva (cioè per reati commessi prima
che il decreto fosse entrato in vigore). Peraltro, sulla questione
decadenza (sollevata da Berlusconi) ancora non si è pronunciata la Corte
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
La domanda alla
quale ha risposto la Corte era se sia costituzionalmente legittima la
sospensione dalla carica degli eletti agli enti locali in seguito ad una
sentenza di condanna non definitiva, e nonostante il reato sia stato
commesso prima della norma sulla sospensione. Gli articoli impugnati
erano l’1 e l’8 del decreto legislativo n. 235 del 2012 (di attuazione
della legge anticorruzione dello stesso anno).
A sollevare la
questione era stato il Tribunale di Napoli il 17 luglio 2015, sotto vari
profili, compreso quello dell’«eccesso di delega», anch’esso giudicato
infondato dalla Consulta. Ma sul tavolo c’era anche un’analoga questione
sollevata dalla Corte d’appello di Bari con riferimento a un
consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati. Quest’ultimo era stato
sospeso dalla carica per una condanna a un anno e otto mesi, con pena
sospesa per abuso d’ufficio e falso, e la sospensione era stata
impugnata fino in Corte d’appello, che l’ha congelata in attesa della
Consulta. De Luca, invece, era stato condannato a un anno - con
sospensione della pena - per abuso d’ufficio in relazione alla nomina di
un project manager per la realizzazione di un termovalorizzatore di
Salerno ma in appello la condanna si era trasformata in un’assoluzione
«perché il fatto non sussiste».
Peraltro, la Consulta aveva già
esaminato la Severino il 20 ottobre dell’anno scorso a seguito di un
ricorso riguardante il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e lo aveva
rigettato. Come ha fatto anche stavolta, dichiarando «infondate» le
questioni sollevate da Bari e da Napoli, chiudendo così anche la strada a
modifiche legislative (più volte annunciate dal governo Renzi) basate
su motivazioni esclusivamente di carattere costituzionale. Sempre che,
ovviamente, la Corte di Strasburgo non disponga diversamente,
costringendo in tal caso il governo italiano a correggere la normativa.