Il Sole 1.10.16
Cassazione. Un minore può avere due mamme
Possibile l’iscrizione all’anagrafe: le madri (ora divorziate) si erano sposate in Spagna dove è nato il bambino
Per i giudici non è stato violato l’ordine pubblico e si è evitato un danno al piccolo
di Alessandro Galimberti
Milano
Il piccolo T., 5 anni, è il primo bambino italiano con due mamme e
nessun papà. A certificare la sua posizione anagrafica è la Prima
sezione civile della Corte di cassazione (sentenza 19599/16), che ieri
ha depositato le motivazioni del provvedimento con cui ha respinto il
ricorso del ministero dell’Interno e della Procura generale di Torino
contro l’iscrizione di T. nei registri del comune piemontese.
La
vicenda giudiziaria del piccolo, figlio di una cittadina spagnola e di
una italiana regolarmente sposate (e poi divorziate) in Spagna, è suo
malgrado tortuosa, come spesso succede per i casi che segnano un’epoca
del costume, prima ancora che del diritto. Tornata in Italia dopo il
divorzio, la “madre B” italiana - donatrice dell’ovulo, “madre A” è
quella che partorì - chiede l’iscrizione del figlio all’anagrafe di
Torino; qui però l’ufficiale si oppone per ragioni di «ordine pubblico»,
e anche il tribunale civile rifiuta l’atto con le medesime
argomentazioni. Solo la Corte d’appello va oltre l’ostacolo, rimarcando
come sia in gioco «l’identità personale» del piccolo e quindi la sua
collocazione scolastica, sanitaria, ereditaria, oltre al rapporto stesso
con “madre B”, che non avrebbe neppure il diritto di tenerlo con sè. La
decisione dell’appello è stata però portata in Cassazione sia dal Pg
torinese sia dal ministero dell’Interno, secondo cui la ricezione
dell’atto anagrafico spagnolo, scardinando la nozione di famiglia
presente nell’ordinamento italiano, urterebbe l’ordine pubblico.
Proprio
dall’analisi della nozione di ordine pubblico parte la lunghissima
sentenza della Prima civile, che spiega come quel concetto si sia molto
modificato negli ultimi decenni: se negli anni ’30 vigeva una accezione
statalista (tutto ciò che si scostava dalla legge interna era
considerato illecito) oggi l’ordine pubblico a cui l’interprete deve
fare riferimento è quello europeo , cioè quell’insieme di valori “medi”
riconosciuti nelle legislazioni e nella giurisprudenza continentale. E
la contrarietà all’ordine pubblico, in questo contesto, deve essere
«manifesta» , cioè una «minaccia reale, attuale e grave nei confronti di
un interesse fondamentale della società». Altro punto qualificante per
l’interprete è l’interesse del minore, che nel caso specifico sarebbe
irrimediabilmente compromesso dalla esclusione sociale del piccolo, per
un fatto (il matrimonio non consentito dalla legge nazionale) tra
l’altro addebitabile ai genitori. La Corte sottolinea inoltre che dare
esecutività a un atto originato all’estero (l’iscrizione anagrafica del
piccolo) , e che regola un caso specifico, non significa introdurre
surrettiziamente un istituto non previsto dall’ordinamento (il
matrimonio omosessuale).
Importante anche il passaggio della Corte
sulla qualificazione della maternità in questione. Non si tratta
infatti di surrogazione di maternità, in sostanza di utero in affitto,
perchè il piccolo T. è nato all’interno di un progetto genitoriale e con
modalità del tutto simili a una fecondazione eterologa, con un donante
estraneo alla coppia . Eterologa che, tra l’altro, è recepita
nell’ordinamento italiano a determinate condizioni. Tra le prime
reazioni alla sentenza della Cassazione, quella di Paola Binetti (Ap): «
La legge sulle unioni civili - scrive - è stata preceduta da una
mozione che aveva un punto fermo nel no esplicito alla stepchild
adoption e nella conferma di quel divieto dell’utero in affitto,
strettamente legato alla legge 40, tuttora in vigore in Italia. Ma
ancora una volta la sentenza della Cassazione entra nel vivo di una
dialettica sempre più stringente tra magistratura e parlamento, tra chi
deve far rispettare le leggi e chi invece le leggi le fa». Francesca
Puopolo, presidente di Arcigay Torino: «È con immensa gioia che
riceviamo la notizia della ratifica da parte della Cassazione del
riconoscimento della maternità a due donne».