Il Sole 13-10.16
Divorziati già alla prima udienza
Non è necessario attendere che il processo definisca le condizioni
Tribunali di Roma e Milano. Adottata un’interpretazione che consente di cambiare status a inizio istruttoria
di Giorgio Vaccaro
I
Tribunali di Roma e Milano creano una giurisprudenza comune nel
decidere la sentenza sullo status di divorzio alla prima udienza,
successiva alla presidenziale. Il principio di diritto uniforme e
condiviso che i due più grandi Tribunali italiani hanno adottato
consente di affermare che i coniugi che vogliano divorziare possono
chiedere - non appena esaurita la sola udienza presidenziale – al
giudice della prima udienza della fase istruttoria di rinviare al
Collegio, per l’emissione della sentenza “non definitiva” sullo status
di divorziati.
Il principio è stato enunciato a Milano con la
sentenza del 27 settembre (giudice Buffone), che adottare la soluzione
prospettata dal Tribunale di Roma, con la sentenza del 17 luglio 2016
(giudice Velletti)
Così le parti potranno proseguire il processo
per regolare tutti gli aspetti economici e l’esercizio della
responsabilità genitoriale, senza perdere altri anni, per raggiungere lo
stato civile di divorziati, per questo necessario “approfondimento”.
L’opera
ermeneutica del Tribunale romano e la sua condivisione da parte del
giudice milanese sono di valore e possono essere di indirizzo anche per
gli altri Tribunali. Gli avvocati e i coniugi potranno così contare su
un precedente di sicuro peso per pianificare i futuri impegni delle vite
delle parti.
Nella sostanza, il percorso interpretativo parte
dall’articolo 4 della legge sul divorzio (la n. 898/1970) e riconosce
che all’esito della udienza presidenziale, si assegnano alle parti due
diversi “termini” per completare l’attività difensiva - sul presupposto
che quella svolta nella fase presidenziale sia sopratutto orientata
all’emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Questi termini
per il completamento dell’attività processuale, del ricorrente e del
resistente, secondo il Tribunale di Roma non sono «adempimento
obbligato, ma mera facoltà qualora si vogliano proporre domande
originariamente non presenti» con i primi scritti difensivi, quelli
della fase presidenziale.
A ciò è logicamente collegato
l’affermato principio secondo cui «per quanto esposto, in caso di
espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui
all’art. 4 della legge nr. 898 del 1970, con l’emissione della ordinanza
presidenziale priva (in questo caso ndr) dei termini e
dell’avvertimento richiesti, e svolgimento nell’immediatezza della prima
udienza di comparizione delle parti, senza che sia sollevata alcuna
eccezione, deve ritenersi che il procedimento non presenti alcun vizio e
che possa essere emessa dal Collegio, sentenza non definitiva sullo
status».
Ovviamente tale decisione conterrà l’ulteriore richiamo
all’udienza di rinvio necessaria per la successiva istruttoria. La
sentenza di Roma precisa: «Poichè la causa non risulta adeguatamente
istruita, con riguardo alle ulteriori domande, deve essere disposta la
rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza».
Il
Tribunale di Roma osserva che «la riferita interpretazione delle norme
appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata
del processo, cristallizzato nell’articolo 11 della Costituzione che
impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari
principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del
contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di
fornire risposte giudiziarie più rapide».
Nel far proprio tale
principio, il Tribunale di Milano osserva che tutto ciò può valere
«anche per il caso di sentenza totalmente definitiva del giudizio ove le
parti abbiano formulato conclusioni congiunte».