Corriere 20.9.16
«Affittavo case in contanti» E ritorna giudice tributaria
Giudice tributaria e affitti in contanti
di Luigi Ferrarella
Aveva
dato le dimissioni dalla magistratura per una vicenda di affitti in
contanti, ora Maria Rosaria Grossi è rientrata come giudice tributario a
Milano: valuterà le accuse contro gli evasori fiscali.
MILANO
Potrà capitare a chi sia accusato in sede fiscale di aver evaso le
tasse: essere processato in Commissione tributaria a Milano dalla
giudice fallimentare che si faceva pagare in contanti i canoni delle
case che dava in affitto.
Quando nel 2009 era stata indagata e
sospesa dal gip di Brescia (e poi dal Csm sospesa dalle funzioni e dallo
stipendio) con l’accusa di aver assegnato in maniera arbitraria
incarichi professionali e compensi abnormi nel suo ruolo di giudice del
Tribunale fallimentare di Milano, per difendersi nel processo penale la
giudice Maria Rosaria Grossi aveva tra l’altro sviluppato questa difesa:
e cioè che i 10.000 euro in contanti affidati ogni mese alla sorella di
un avvocato, al quale aveva conferito incarichi professionali, non
fossero l’eco patrimoniale delle iniziali ipotesi di reato di abuso
d’ufficio e tentata concussione (o di intestazione fittizia poi in
Appello), ma pigioni incassate in contanti — non «in nero», distingueva
lei — dall’affitto di propri immobili. Somme che comunque non avrebbero
superato la soglia penale di imposta evasa.
La tesi, assistita da
dichiarazioni di alcuni condomini, era stata accolta dalle archiviazioni
e assoluzioni che poi, in un’altalena di annullamenti e di esiti
favorevoli, infine avevano visto Grossi uscire indenne grazie alla
difesa tecnica del professor Angelo Giarda e dell’avvocato Luca Lauri:
anche se proprio l’assoluzione firmata nel 2012 dal giudice Roberto
Spanò additava il «clamoroso e al tempo stesso maccheronico episodio» di
«inquinamento probatorio (quantomeno con riferimento ai reati di natura
fiscale)» consistente nell’«episodio di subornazione compiuto da Grossi
nel 2009 nei confronti della testimone» sorella dell’avvocato, «con la
quale aveva concordato un’artificiosa linea difensiva che evitasse a
entrambe l’incriminazione per riciclaggio».
Rimaneva il versante
disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura, al quale
le assoluzioni penali consegnavano comunque «un contesto generalizzato
di comportamenti e provvedimenti finalizzato a favorire alcuni
professionisti a lei vicini e a danneggiarne altri con i quali aveva
ragioni di contrasto»: ma il Csm si era dovuto fermare una volta che
Grossi aveva dato le dimissioni da magistrato ordinario. Le aveva date
anche da giudice tributario, salvo poi chiederne la revoca: e il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (l’equivalente del
Csm per i giudici tributari) ha ritenuto di dover prendere atto
dell’assenza di condanne penali o disciplinari, ordinando il 6 luglio
alla Commissione provinciale milanese di riammettere Grossi come giudice
tributario, IX sezione, udienze del lunedì. E la storia degli affitti
in contanti? «Su taluni profili delle dichiarazioni di Grossi — dicono
al Consiglio di presidenza — in giugno abbiamo richiesto ai due titolari
dell’azione disciplinare se intendano avviarla». Nella giustizia
tributaria i titolari dell’azione disciplinare sono la presidenza del
Consiglio o il presidente della Commissione regionale.