martedì 7 giugno 2016

La Stampa 7.6.16
“Migranti economici come profughi”
Il giudice che dà la protezione ai poveri
Un’ordinanza del Tribunale di Milano: hanno gli stessi diritti
di Laura Anello

Sei povero? Hai diritto a essere accolto in Italia. Cita la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo il giudice del Tribunale di Milano Federico Salmeri a sostegno dell’ordinanza con cui concede a un ventiquattrenne del Gambia il permesso di soggiorno in virtù della protezione umanitaria. Permesso che era stato rifiutato dalla Commissione territoriale. «Ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali essenziali».
Un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: la povertà è condizione sufficiente a restare, alla stregua di guerre e persecuzioni.
Un’ordinanza che da Milano rimbalza tra gli operatori umanitari di Lampedusa, offrendo uno spiraglio ai cosiddetti migranti economici, per i quali finora sono fioccati i respingimenti. Cosa di cui il giudice (della prima sezione civile) è pienamente consapevole. Non importa - scrive - che quest’interpretazione apra al rischio di un riconoscimento di massa della protezione umanitaria. «Si badi infatti - spiega - che il riconoscimento di un diritto fondamentale non può dipendere dal numero di soggetti cui quel diritto viene riconosciuto. Per sua natura, un diritto universale non è a numero chiuso».
Così il giovane gambiano ha diritto a restare in Italia regolarmente. Anche se il tribunale non ha creduto alla storia che lui ha raccontato, quella di essere perseguitato nel suo Paese per motivi politici, in quanto militante del partito antigovernativo Udp. Però, obietta il giudice, anche se il ragazzo non è a rischio per la guerra, è a rischio per la fame. Proprio in virtù di questo, Salmeri non gli riconosce né lo status di rifugiato (rivolto a chi subisce atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica) né lo status di protezione sussidiaria, che si concede a chi - rientrando nel proprio Paese - rischi di essere condannato a morte, torturato o coinvolto in una guerra.
No, quel giovane deve essere accolto semplicemente perché in Gambia c’è una povertà tale da esporlo a una condizione di «vulnerabilità», parola citata in diverse pronunce della Corte di Cassazione: l’aspettativa di vita è di 59,4 anni (in Italia 82), il Pil pro capite di 1600 dollari (in Italia 35 mila), esiste una «stagione della fame» che dura ogni anno da due a quattro mesi. E chi, tra i disperati sui barconi non è vulnerabile? Quale madre incinta? Quale padre senza cibo da dare ai figli? Quale bambino solo? Il fatto stesso che si mettano in viaggio, dice il giudice, dimostra che non hanno altra possibilità. «Apparirebbe infatti contraddittoria e inverosimile - obietta il giudice - la scelta del ricorrente di percorrere un viaggio così tanto lungo, incerto e rischioso per la propria vita, se nel Paese di origine godesse di condizioni di vita sopra la soglia di accettabilità». Il rimpatrio? «Lo porrebbe in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, imponendogli condizioni di vita del tutto inadeguate, in spregio agli obblighi di solidarietà nazionale e internazionale».