mercoledì 11 maggio 2016

Corriere 11.5.16
Se è consentita la «bigamia»
di Luigi Ferrarella

Unioni civili equiparate al matrimonio? Sì e no. La legge Cirinnà presenta ancora qualche asimmetria. Per esempio, la bigamia non ha rilevanza penale per le unioni civili.
E gli effetti collaterali nel penale della nuova legge sulle unioni civili? Amnesia. Con esiti paradossali, nella corsa del governo a blindare il voto con la fiducia. Il testo Cirinnà, infatti, premette che le disposizioni che contengono la parola «coniuge» si applicano «anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso», ma «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile».
Il riflesso più evidente è sull’omicidio, la cui pena base 21-24 anni sale a 24-30 anni se si uccide il coniuge: ma poiché l’omicidio non è certo norma a rafforzamento «degli obblighi derivanti dall’unione civile», l’aggravante non potrà pesare su assassini legati da unioni civili alla persona assassinata, mentre continuerà a valere per mariti e mogli. Stesso schema nei sequestri di persona: quando il pm blocca i beni utilizzabili dal coniuge per pagare il riscatto, il blocco non potrebbe essere imposto al coniuge legato da unione civile con il rapito.
Curiosa anche la situazione dell’abuso d’ufficio commesso da pubblici ufficiali che non si astengano in presenza di un interesse di un prossimo congiunto come il coniuge: continuerà a essere reato per mariti e mogli, ma non potrà incriminare i partner di una unione civile. Idem la «bigamia», che finirebbe per non avere rilevanza penale in relazione alle unioni civili tra lo stesso sesso, mentre la manterrebbe solo tra coniugi uomo e donna.
Discriminazioni al contrario, cioè più sfavorevoli per le unioni civili, parrebbero crearsi per tutta una serie di condizioni che il codice continuerebbe a concedere solo a marito e moglie: la non punibilità per chi fa falsa testimonianza, mente al pm o compie favoreggiamento personale del prossimo congiunto; la non punibilità di chi a favore di un prossimo congiunto commette reato di assistenza ai partecipi di associazioni per delinquere o con finalità di terrorismo; la non punibilità del furto o della truffa ai danni del partner non legalmente separato.
E qualche paradosso si creerebbe anche nei tribunali, dove oggi un giudice deve astenersi se il coniuge fa il pm o è persona offesa dal reato: sbarramenti che non varrebbero per partner dello stesso sesso legati da unioni civili.
Il fatto poi che «l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione» sia stabilito dalla nuova legge solo per le unioni civili e non anche per le convivenze di fatto, discriminerà i partner della prima categoria che, diversamente da quelli della seconda, nel penale rischieranno l’accusa di omicidio o lesioni personali per l’eventuale medesima condotta di «mancata prestazione di cure o di alimentazione».
A questa montagna di effetti indiretti c’è alla Camera un solo cenno nel parere del «Comitato per la legislazione» il 12 aprile sul solo tema dell’omicidio aggravato. Come rimediare se oggi la fiducia impedirà correttivi? Gian Luigi Gatta, professore di diritto penale alla Statale di Milano, arrivato in uno studio per penalecontemporaneo.it a contare 29 effetti penalistici «indiretti e inconsapevoli» delle nuove norme, indica come ultimo treno forse «il decreto delegato di coordinamento che il Governo dovrà adottare entro 6 mesi sulle unioni civili. Ma sulle convivenze di fatto manca un’analoga delega legislativa».