Corriere 11.4.16
Il Procuratore Spataro: la legge delega? Il testo è generico, non chiarissimo
«Solo il giudice, non il governo può decidere cosa è rilevante»
intervista di Virginia Piccolillo
ROMA
I politici hanno detto più volte di voler «prendere a modello» la
circolare del procuratore di Torino, Armando Spataro, storicamente uno
dei più fieri oppositori delle norme bavaglio.
Procuratore è riuscito a salvaguardare privacy e diritto all’informazione?
«Mi
sembra un po’ esagerato, nella circolare mi sono limitato a prendere
come riferimento norme esistenti. E, mi permetta la battuta, tanto
immeritato consenso mi fa temere di avere sbagliato qualcosa».
Con la sua circolare le intercettazioni di Potenza sarebbero sui giornali?
«Non
conosco l’inchiesta e ho letto poco i giornali. Ma se si indaga per
traffico di influenze non si può pensare che la telefonata rilevante sia
solo quella in cui un interlocutore promette o ottiene un vantaggio
illecito. In tal senso, in ciò che ho letto sui giornali, è difficile
individuare quelle parti irrilevanti».
E gli sfoghi privati della Guidi con il suo compagno?
«Parlo
in astratto. Il reato di traffico di influenze richiede lo
“sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio” e quindi per valutare la “condotta del
farsi dare o promettere utilità” non è irrilevante la rete di rapporti
personali».
Ma allora la sua circolare cosa limita?
«Quando un pm
chiede un provvedimento restrittivo basato anche su intercettazioni, il
giudice che accoglie la richiesta ha l’obbligo di depositare tutto, a
tutela del diritto di difesa. E ciò far venire meno il segreto
processuale di quegli atti. Ho chiesto ai colleghi della Procura,
quindi, di prestare attenzione per quelle richieste a conversazioni
inutilizzabili (come i colloqui con avvocati non indagati) e a quelle
irrilevanti ma che in più contengano dati sensibili secondo il Codice
della privacy. È già previsto, poi, che durante le indagini e dopo il
deposito delle intercettazioni, le parti possono rivolgersi al giudice
perché decida quali intercettazioni acquisire e far trascrivere e quali
stralciare in quanto manifestamente irrilevanti in vista della
distruzione successiva».
Poi?
«Ho raccomandato ai pm di fare
notificare ai difensori anche la lista di quelle intercettazioni
inutilizzabili o irrilevanti e con dati sensibili di cui intendono
chiedere subito al giudice la distruzione, indicandone solo gli estremi
identificativi. Gli avvocati possono ascoltarle, ma non averne copia.
Non sarà così il pm, ma il giudice, in camera di consiglio ed in
contradditorio tra le parti, a decidere poi cosa è rilevante o meno».
Il presidente Renzi chiede di fermare il gossip.
«Deve
essere chiaro che non può essere in alcun modo il governo o il
Parlamento a decidere a priori cosa è rilevante e cosa non lo è, ma solo
il giudice in relazione al caso concreto. E la tutela della privacy che
— guarda caso — viene invocata sempre e soltanto nei processi ai
cosiddetti “colletti bianchi”, e mai in quelli per altre forme di
criminalità, è già assicurata dalla legge. Si può prevedere un
prolungamento della fase di segretezza degli atti anche dopo il deposito
per le parti e fino alla decisione del giudice. Le violazioni
potrebbero, in quel caso, essere più efficacemente punite».
Non è un bavaglietto?
«Il
pm si deve preoccupare di cercare le prove di responsabilità. La tutela
del diritto-dovere di informazione è tutelata da altri principi come
quelli affermati nella Costituzione e dalla Corte europea per i diritti
dell’uomo. E questa ha pure affermato che tale diritto si estende quando
abbia ad oggetto notizie su persone che rivestono cariche pubbliche».
Le piace la legge delega del governo?
«Non
mi pronuncio in termini categorici. Ma trovo il lessico usato nel
disegno di legge delega a volte un po’ troppo ovvio e generico, e non
sempre chiarissimo. Se ad esempio si intendesse prevedere che, a tutela
della riservatezza, nei provvedimenti cautelari possano citarsi solo
sintesi delle registrazioni non sono per nulla d’accordo. Il testo
integrale serve infatti alla difesa per contestare l’interpretazione del
pm».