lunedì 11 aprile 2016

Corriere 11.4.16
Il Procuratore Spataro: la legge delega? Il testo è generico, non chiarissimo
«Solo il giudice, non il governo può decidere cosa è rilevante»
intervista di Virginia Piccolillo

ROMA I politici hanno detto più volte di voler «prendere a modello» la circolare del procuratore di Torino, Armando Spataro, storicamente uno dei più fieri oppositori delle norme bavaglio.
Procuratore è riuscito a salvaguardare privacy e diritto all’informazione?
«Mi sembra un po’ esagerato, nella circolare mi sono limitato a prendere come riferimento norme esistenti. E, mi permetta la battuta, tanto immeritato consenso mi fa temere di avere sbagliato qualcosa».
Con la sua circolare le intercettazioni di Potenza sarebbero sui giornali?
«Non conosco l’inchiesta e ho letto poco i giornali. Ma se si indaga per traffico di influenze non si può pensare che la telefonata rilevante sia solo quella in cui un interlocutore promette o ottiene un vantaggio illecito. In tal senso, in ciò che ho letto sui giornali, è difficile individuare quelle parti irrilevanti».
E gli sfoghi privati della Guidi con il suo compagno?
«Parlo in astratto. Il reato di traffico di influenze richiede lo “sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio” e quindi per valutare la “condotta del farsi dare o promettere utilità” non è irrilevante la rete di rapporti personali».
Ma allora la sua circolare cosa limita?
«Quando un pm chiede un provvedimento restrittivo basato anche su intercettazioni, il giudice che accoglie la richiesta ha l’obbligo di depositare tutto, a tutela del diritto di difesa. E ciò far venire meno il segreto processuale di quegli atti. Ho chiesto ai colleghi della Procura, quindi, di prestare attenzione per quelle richieste a conversazioni inutilizzabili (come i colloqui con avvocati non indagati) e a quelle irrilevanti ma che in più contengano dati sensibili secondo il Codice della privacy. È già previsto, poi, che durante le indagini e dopo il deposito delle intercettazioni, le parti possono rivolgersi al giudice perché decida quali intercettazioni acquisire e far trascrivere e quali stralciare in quanto manifestamente irrilevanti in vista della distruzione successiva».
Poi?
«Ho raccomandato ai pm di fare notificare ai difensori anche la lista di quelle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti e con dati sensibili di cui intendono chiedere subito al giudice la distruzione, indicandone solo gli estremi identificativi. Gli avvocati possono ascoltarle, ma non averne copia. Non sarà così il pm, ma il giudice, in camera di consiglio ed in contradditorio tra le parti, a decidere poi cosa è rilevante o meno».
Il presidente Renzi chiede di fermare il gossip.
«Deve essere chiaro che non può essere in alcun modo il governo o il Parlamento a decidere a priori cosa è rilevante e cosa non lo è, ma solo il giudice in relazione al caso concreto. E la tutela della privacy che — guarda caso — viene invocata sempre e soltanto nei processi ai cosiddetti “colletti bianchi”, e mai in quelli per altre forme di criminalità, è già assicurata dalla legge. Si può prevedere un prolungamento della fase di segretezza degli atti anche dopo il deposito per le parti e fino alla decisione del giudice. Le violazioni potrebbero, in quel caso, essere più efficacemente punite».
Non è un bavaglietto?
«Il pm si deve preoccupare di cercare le prove di responsabilità. La tutela del diritto-dovere di informazione è tutelata da altri principi come quelli affermati nella Costituzione e dalla Corte europea per i diritti dell’uomo. E questa ha pure affermato che tale diritto si estende quando abbia ad oggetto notizie su persone che rivestono cariche pubbliche».
Le piace la legge delega del governo?
«Non mi pronuncio in termini categorici. Ma trovo il lessico usato nel disegno di legge delega a volte un po’ troppo ovvio e generico, e non sempre chiarissimo. Se ad esempio si intendesse prevedere che, a tutela della riservatezza, nei provvedimenti cautelari possano citarsi solo sintesi delle registrazioni non sono per nulla d’accordo. Il testo integrale serve infatti alla difesa per contestare l’interpretazione del pm».