giovedì 31 marzo 2016

Il Sole 31.3.16
Voucher solo nominativi
Beni e servizi. I titoli possono essere su carta o in formato elettronico
di Fr.d.F.

Sul fronte del welfare aziendale, si presentano di estremo interesse le previsioni contenute nell’articolo 6 del decreto 25 marzo 2016 relative ai cosiddetti voucher, posto che le stesse trovano applicazione anche al di fuori della disciplina propria dei premi di risultato. La legge 208/2015, infatti, ha sancito il principio secondo cui l’erogazione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti o ai loro familiari di determinati beni, prestazioni, opere e servizi può anche avvenire mediante l’utilizzo di documenti di legittimazione, emessi in formato tanto cartaceo quanto elettronico, riportanti un valore nominale.
Tale intervento normativo risponde indubbiamente alla finalità di rendere quanto più agevole possibile il ricorso al welfare aziendale da parte, soprattutto, di imprese di medie e piccole dimensioni, difficilmente strutturate per poter offrire ai propri dipendenti un’ampia gamma di servizi.
Con l’inserimento del comma 3-bis nell’art. 51 del Tuir, infatti, si codifica in una norma l’interpretazione resa dalla stessa amministrazione finanziaria secondo cui eventuali disposizioni di favore connesse alla fruzione di opere o servizi da parte del lavoratore trovano applicazione a prescindere dal fatto che la stessa avvenga per il tramite di strutture di proprietà del datore di lavoro ovvero esterne all’azienda sempreché, in quest’ultimo caso, il dipendente risulti del tutto estraneo al rapporto che intercorre fra azienda e l’effettivo prestatore del servizio.
In secondo luogo viene ammessa la possibilità che il documento di legittimazione riporti un valore nominale, consentendo in questo modo di superare le difficoltà che le aziende hanno spesso incontrato nell’indicare nel documento di legittimazione esclusivamente il tipo di prestazione o il quantitativo di beni o merci (si pensi, ad esempio, ai buoni benzina che solitamente non riportano il numero di litri ma un controvalore economico).
Il ricorso ai documenti di legittimazione, tuttavia, si può prestare ad abusi e il motivo delle previsioni di cui all’articolo 6 del decreto attuativo è esattamente quello di definirne con precisione i limiti e l’ambito applicativo. Al comma 1 viene quindi stabilito che i voucher devono essere nominativi e non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati né ceduti a terzi, devono dare diritto ad un solo bene, opera o servizio e sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore nominale rappresentato, non essendo poi ammessa la possibilità per l’utilizzatore di integrare a proprio carico l’eventuale differenza a saldo dei servizi legittimati. Le deroghe ai richiamati principi sono contenute nei successivi commi 2 e 3 con cui viene ammesso, da un lato, che i beni e servizi di valore inferiore a 258,23 euro possono essere cumulativamente essere rappresentati da un unico documento di legittimazione, mentre, dall’altro, che i buoni pasto continuino ad essere disciplinati dalla normativa previgente.