lunedì 2 novembre 2015

La Stampa 2.11.15
Nel Jobs Act per gli autonomi anche il ritorno dei co.co.co
Nella manovra previste nuove regole e più spazio all’utilizzo dei collaboratori
di Carlo Gravina


A volte ritornano. Ufficialmente aboliti a partire dal primo gennaio 2016, i famigerati co.co.co. ritrovano nuova linfa nel collegato Lavoro della legge di Stabilità. Il disegno di legge, presentato come una sorta di Jobs act per gli autonomi, tra le varie cose introduce anche nuove forme di collaborazione per rapporti di lavoro autonomi che non necessitano di attività d’impresa o iscrizioni alla Camera di Commercio.
La norma
La misura inserita nel collegato sul lavoro alla manovra introduce un periodo al comma 1, punto 3, dell’articolo 409 del codice di procedura civile. Nello specifico, si delimitano i contorni dei nuovi co.co.co. che si possono applicare, oltre che ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, anche ad altre forme di collaborazione che si concretizzano in una «prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato». Ovviamente il testo specifica in modo chiaro che si tratta di lavoro autonomo. Per cui si può ricorrere ai “nuovi” co.co.co. solo nel momento in cui il collaboratore «organizza autonomamente la propria attività lavorativa». Il testo, inoltre, prevede che c’è bisogno «in forma scritta» di un accordo fra le parti (lavoratore autonomo e impresa) in cui vengono chiaramente definite le modalità della collaborazione. Il contratto, inoltre, dovrà rispettare le norme in materia di “clausole abusive”. Questo significa che l’impresa non può modificare unilateralmente il contratto che, tra l’altro, non potrà più essere rescisso senza congruo anticipo.
Nuovi diritti
Contestualmente, vengono ampliati una serie di diritti che prima ai collaboratori non erano garantiti. Tra questi, la tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. Durante la gravidanza, ad esempio, il rapporto di lavoro viene sospeso ma senza pagamento dello stipendio. Stessa cosa per gli infortuni, anche se quelli superiori ai 60 giorni prevedono lo stop al versamento dei contributi.
Le incognite
Ovviamente ora bisognerà capire come il governo intende far conciliare i nuovi co.co.co. con quanto stabilito dal Jobs act. L’articolo 2 del Dlgs 81/2015 (si tratta di uno dei decreti attuativi che hanno fatto seguito all’approvazione del Jobs act), prevede in modo esplicito per le collaborazioni «organizzate dal committente» la trasformazione dei co.co.co. in rapporti di lavoro «subordinato».
Il collegato alla legge di Stabilità parla di lavoro autonomo ma molto spesso negli anni passati le aziende hanno utilizzato contratti di collaborazione per “mascherare” rapporti di lavoro subordinati. Senza opportuni accorgimenti, c’è il rischio che in tema di precarietà e di flessibilità “malata” si faccia un passo indietro rispetto a quanto approvato solo pochi mesi fa.