sabato 19 settembre 2015

Corriere 19.9.15
Tempi più sfavorevoli per gli imputati? Milano si rivolge alla Consulta
«La prescrizione in Italia è corta» Una sentenza Ue blocca i processi La diatriba La richiesta di allungare i tempi, ieri l’ok della Cassazione e i dubbi di costituzionalità
di Luigi Ferrarella


MILANO Sottovalutata 10 giorni fa mentre in Parlamento ci si balocca con il giocattolo della legge sulle intercettazioni, esplode la «mina» che la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha acceso l’8 settembre sotto la disciplina italiana della prescrizione. E così, mentre la III sezione della Cassazione (presidente Franco, relatore Scarcella) dà l’ok alla disapplicazione della prescrizione nazionale ordinata appunto dalla Corte Ue in materia di frodi sull’Iva, a Milano la Corte d’appello chiede alla Corte costituzionale di fare chiarezza sulla più generale «bomba» sottostante quell’ordine europeo di disapplicazione: e cioè sulla possibilità che da essa possa persino discendere un effetto sfavorevole per l’imputato, quale il riallungarsi della prescrizione durante il processo e quindi il rivivere di una condanna per fatti che in base alla legge italiana sarebbero già prescritti.
L’8 settembre, infatti, la Corte del Lussemburgo, in una questione pregiudiziale posta nel 2014 dal giudice cuneese Alberto Boetti in una milionaria frode fiscale Iva, ha risposto che, riguardo al bilancio dell’Unione alimentato anche dalle entrate di un’aliquota Iva uniforme secondo regole Ue, la normativa italiana sulla prescrizione delle frodi Iva è incompatibile con le norme del Trattato sul funzionamento della Ue, che impone agli Stati di dotarsi di sanzioni penali «effettive, proporzionate e dissuasive» contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea: al punto che il giudice italiano, tenuto a garantire la piena efficacia del diritto Ue, deve all’occorrenza anche disapplicare le norme italiane sulla prescrizione.
Il caso si presenta ieri a Milano in una milionaria frode fiscale per la quale le condanne in Tribunale a 8 anni nel 2014 si erano prescritte già prima dell’Appello a causa di termini che la legge nazionale prevede in 7 anni e mezzo, elevabili al massimo di un quarto. Disapplicarla, come impone la Corte Ue, farebbe riallungare la prescrizione e quindi «resuscitare» (per norma sovranazionale) fatti già prescritti dalle norme nazionali. Ma la relatrice Locurto, il presidente Maiga e il giudice Scarlini si chiedono: possiamo farlo senza violare il «principio di legalità» in base al quale una persona può essere punita solo per un fatto e con una pena già previsti dalla legge al momento del reato?
La Corte Ue già anticipava di sì, argomentando che per gli imputati «non sussiste un affidamento, meritevole di tutela, a che le norme sulla prescrizione debbano necessariamente orientarsi sempre» alla «legge in vigore al momento della commissione del reato»: come dire che le norme sulla prescrizione sono di diritto processuale. Ma la giurisprudenza costituzionale italiana, da ultimo nel 2006 e 2008 dopo la berlusconiana legge ex Cirielli, ha sempre detto il contrario, e cioè che «sono di diritto sostanziale, soggette al principio di legalità: tanto che le questioni di legittimità costituzionale, tendenti ad ampliare in malam partem i termini di prescrizione, sono state sinora sempre giudicate inammissibili», proprio perché l’eventuale accoglimento avrebbe comportato un peggioramento per l’imputato «e dunque un’ingerenza della Corte costituzionale in un dominio riservato esclusivamente al legislatore». Perciò «si profila un contrasto tra l’obbligo di disapplicazione» della prescrizione italiana delle frodi Iva, «considerato dalla Corte di giustizia Ue conforme al principio di legalità in sede europea», e invece «il principio di legalità in materia penale, nella estensione attribuitagli dal diritto costituzionale italiano»: sia allora la Consulta a «valutare l’opponibilità di un “controlimite” alle limitazioni di sovranità derivanti dall’adesione dell’Italia all’ordinamento dell’Unione europea».