venerdì 19 giugno 2015

Il Sole 19.6.15
Primo sì all’«identità biologica»
La Camera approva il testo che passa al Senato: i figli non riconosciuti o adottati possono cercare le origini
La madre interpellata può scegliere: se resta anonima ok ai dati sanitari
di Patrizia Maciocchi


Roma. Con il via libera della Camera di ieri è più vicino il diritto a conoscere la propria identità biologica per il figlio adottato o non riconosciuto alla nascita. La norma, approvata in prima lettura e che dovrà passare l’esame del Senato, prevede la possibilità per il figlio, un volta compiuti i 18 anni, di rivolgersi al Tribunale dei minori per accedere alle informazioni sui genitori biologici, nel caso la madre naturale abbia revocato l’anonimato o sia deceduta.
Il provvedimento punta a bilanciare i diversi interessi in gioco: quello della madre a restare anonima e quello del figlio a spezzare la cortina che lo avvolge dal momento del parto. Per la donna resta fermo il diritto a rimanere sconosciuta, con una possibilità di ripensamento, ma il figlio può imboccare la strada dell’interpello.
La rinuncia al segreto da parte della madre deve essere autenticata dall’ufficiale di Stato civile e contenere tutte le indicazioni per risalire a luogo e data del parto e all’identità del bambino. Una dichiarazione che va trasmessa «senza ritardo» al Tribunale dei minori del luogo di nascita del bambino.
Un distinguo riguarda l’adottato che, in caso di consenso della madre naturale a rendere disponibili le informazioni, non è però legittimato ad azioni di stato né ha diritto a rivendicazioni patrimoniali o di successione.
La regola generale prevede che, in assenza di revoca scritta, il figlio possa chiedere al Tribunale dei minori del paese di residenza di contattare le madre per verificare la volontà di restare anonima. L’interpello, da attivare preferibilimente con i servizi sociali, può avvenire una sola volta e con modalità che assicurino massima riservatezza e rispetto della dignità della madre. Il Tribunale terrà conto dell’età della donna, delle condizioni di salute psico-fisica oltre che familiari, sociali e ambientali. La madre che - al bivio tra revoca e conferma - sceglie di restare nell’ombra, fa una scelta definitiva e il Tribunale per i minori autorizzerà solo l’accesso alle informazioni sanitarie: anamnesi familiari fisiologiche e patologiche, riferite in particolare all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.
La norma prevede anche un’informazione scritta alla partoriente che non vuol essere nominata: dovrà conoscere il suo diritto di conferma e di revoca ma anche quello del figlio a chiedere l’interpello. I medici sono tenuti a raccoglire tutti i dati sanitari che non la identificano e a comunicarli al tribunale dei minori. Non sarà invece mai possibile l’interpello nei confronti della madre che, partorendo nell’anonimato prima dell’entrata in vigore della norma, conferma entro un anno al Tribunale dei minori di non aver cambiato idea. In tal caso il figlio potrà conoscere solo i dati sanitari.
Soddisfatta del risultato il presidente della Comissione giustizia della Camera Donatella Ferranti che sottolinea come non sia stato per nulla facile «intervenire su una materia così sensibile, dove sono in gioco sentimenti e scelte dolorose che rischiano a distanza di tempo di esplodere in traumi drammatici».
Il passo compiuto dalla Camera ieri va nella direzione indicata sia dalla Corte costituzionale, che ha censurato l’irrevocabilità dell’anonimato, sia dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo che, con diverse sentenze (l’ultima datata 2012), ha messo in mora l’Italia per il mancato rispetto del diritto a conoscere le proprie origini, riconosciuto dall’articolo 8 della Cedu. Un muro che in Europa era alzato per legge oltre che nel nostro paese, solo dalla Francia dal Lussemburgo. Ora qualche mattone potrebbe cadere.