mercoledì 13 maggio 2015

Il Sole 13.5.15
Il tetto ai contratti. Gli effetti della irretroattività
Rischio nuovi ricorsi dalle supplenze ai precari con più di 36 mesi
di Nicola Da Settimo


Rinviato di almeno tre anni scolastici il divieto di superamento dei 36 mesi di contratti a tempo determinato nella scuola: è l’orientamento che sembra emergere dall’articolo 12 del Ddl “Buona scuola” come modificato dalla VII commissione della Camera. Il testo, che prevedeva inizialmente un divieto tout court di superamento dei 36 mesi di supplenza anche non continuativi «per la copertura di posti vacanti e disponibili», è stato emendato con l’inserimento di un breve inciso che fa scattare il divieto solo « decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge», cioè solo per il futuro.
Occorre osservare che già nel precedente testo il limite si riferiva esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente e Ata presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, «per la copertura di posti vacanti e disponibili», cioè per le così dette supplenze annuali sino al 31 agosto, rimanendo dunque escluse le altre tipologie di supplenze (quelle sino al termine delle attività didattiche, su posto disponibile ma non vacante e quelle così dette brevi). In pratica, il nuovo testo, se confermato nella lettura definitiva, dovrebbe rinviare di tre anni scolastici l’applicazione del limite massimo di 36 mesi della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato anche su posto vacante e disponibile, in modo da venire incontro sia alle richieste dei precari, ma soprattutto alle esigenze delle scuole, che potrebbero non riuscire a coprire tutte le cattedre nonostante le circa 100mila assunzioni dalle graduatorie a esaurimento che sono state promesse.
In effetti, tenuto conto anche della nascita dell’organico dell’autonomia, nelle intenzioni del Governo, l’utilizzazione delle supplenze annuali dovrebbe essere transitoria e residuale, limitata a talune classi di concorso con carenze di personale in Gae, in attesa dell’espletamento del concorso ordinario. Invece, secondo talune voci dell’opposizione (Chimenti, M5S), ci saranno comunque 50mila cattedre scoperte (e altrettanti docenti precari di II fascia delle graduatorie di istituto chiamati a lavorare), perché gli iscritti in Gae non coincidono con il fabbisogno delle scuole per cui il sistema funzionerà solo tra tre anni.
Il rinvio di tre anni della pratica applicazione del divieto di superamento dei 36 mesi sarebbe dunque inevitabile. Tale rinvio rischia ora di innescare nuove cause e relative condanne per violazione della sentenza europea del novembre scorso (Mascolo). Tanto è vero che il secondo comma dello stesso articolo 12 continua a prevedere la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per pagare il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili.
È da sottolineare che la giurisprudenza di merito prevalente formatasi dopo la sentenza della Corte europea ha condannato l’amministrazione al risarcimento del danno non solo in caso di reiterazione di contratti a termine oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili, ma anche in casi di supplenze su posti comunque disponibili, senza distinguere tra organico di diritto e di fatto.