lunedì 11 maggio 2015

Il Sole 11.5.15
Le sentenze della Corte costituzionale
Il dilemma delle pensioni: diritti o conti in ordine?
di Angelo Pandolfo


La Corte costituzionale ha rispedito al mittente due degli ultimi provvedimenti con cui si sono limitati gli importi delle pensioni. Una delle colpe del blocco dell’adeguamento all’inflazione è l’essere intervenuti su assegni non particolarmente alti. Invece nel 2013 è stato bocciato il prelievo sugli importi oltre 90mila euro. Che siano quelle dei ricchi o quelle dei poveri, intervenire sulle pensioni sembra stia diventando sempre più difficile. Ma in passato le sentenze non sono sempre andate in questa direzione.

Gioco di oneri tra giudici e legislatore
La fase di accumulo dei contributi previdenziali e quella successiva, di erogazione delle prestazioni pensionistiche, sono fasi di lunga durata, misurabili in termini di decenni. L’assoggettamento a variazioni normative, suggerite dal variare nel tempo delle diverse condizioni rilevanti (sociali, demografiche, economiche, finanziarie), appare pertanto naturale. Al di là della congruità nel merito delle variazioni e del consenso o del dissenso dei soggetti interessati (in genere, milioni), che possono determinare ostacoli di tipo politico, occorre avere consapevolezza dell’incidenza anche di rigidità normative, peraltro influenzate dalla qualità delle innovazioni via via introdotte.
La prima questione che si può porre, più volte posta anche alla Corte costituzionale, è la seguente: è legittimo modificare le disposizioni fino a un certo momento destinate a regolare le future pensioni di lavoratori ancora attivi? In generale, la risposta fornita dalla Corte costituzionale è stata in più occasioni positiva: «Nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata...». Apertura, questa, accompagnata dalla condizione essenziale che le innovazioni « … non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riferimento a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento fondamentale dello stato di diritto» (sentenza 390/1995). Sempre avendo presente la giurisprudenza della Corte, l’innovazione in peius risulta più resistente ove faccia corpo con misure di riforma del regime previdenziale innovato, riguardi aspettative non pervenute a un livello di consolidamento avanzato, sia accompagnata da criteri di gradualità e da normative transitorie.
Altre questioni si pongono nel caso in cui l’innovazione riguardi pensioni già in godimento. Da ultimo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a 90mila euro, qualificando il contributo come un prelievo tributario e considerando irragionevole e arbitrario il prelievo a carico dei pensionati rispetto ad altri interventi di solidarietà, con esplicito riferimento al contributo di solidarietà imposto dall’articolo 2 Dl 138/2011 sui redditi superiori a 300mila euro (sentenza 116/2013, che ha assunto la violazione degli articoli 3 e 53 Costituzione). In altre decisioni, considerando anche l’incisione di pensioni già liquidate, non si è esclusa la legittimità di misure del genere, prospettando peraltro l’illegittimità di misure che peggiorassero «senza un’inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante» (Corte costituzionale 822/1988 e 390/1995 fra le esigenze legittimanti le modifiche in peius ha fatto rientrare la «necessità di assicurare un equilibrato andamento del bilancio...» volta a ovviare «all’insorgenza di notevoli difficoltà finanziarie... che avrebbero potuto riflettersi sulla capacità stessa di effettuare in futuro prestazioni pensionistiche a tutti gli aventi diritto»).
Orientamenti, questi, che si riflettono anche sulla giurisprudenza della Cassazione, peraltro incline a dare rilievo alla tutela dell’affidamento del cittadino nella stabilità di leggi che gli hanno attribuito oneri ma anche diritti già esercitati (si veda Cassazione 26303/2014).
Chi legifera in materia previdenziale ha dunque l’onere di avere presente i vincoli che derivano dai principi costituzionali. Si può peraltro esprimere la convinzione che il legislatore non è condannato all’impotenza o a subire incontrollabili interventi di vanificazione ex post delle sue scelte. Il legislatore può avvalersi di ampi e non sindacabili spazi di discrezionalità, quanto più si muove con consapevolezza del quadro di principi che regolano anche la sua attività, congegna progetti di riforma più che misure di mero tamponamento, e riesce a distribuire i “sacrifici”, se davvero necessari, in conformità con il principio di uguaglianza. Come tutte le opere dell’intelletto umano, anche le decisioni della Corte costituzionale possono peraltro presentare aspetti non convincenti e al doveroso rispetto per tutte le sue decisioni può accompagnarsi un soggettivo - e opinabile - esercizio di critica. La sentenza 70/2015, sullo sblocco del blocco della perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013, forse non presta, ai fini del bilanciamento, un’adeguata attenzione alle drammatiche “esigenze finanziarie” alla base del blocco e forse accentua oltre il dovuto la concezione della pensione come retribuzione differita, concezione non priva di riflessi pratici, e, ancora, induce a riflettere sulla tecnica di redazione delle sentenze a fortissimo impatto finanziario.