giovedì 15 giugno 2017

Corriere 15.6.17
Mille giorni sprecati per un compromesso al ribasso
La riforma del processo penale
di Luigi Ferrarella


Allegria: con 18 mesi in più dopo la sentenza di tribunale e altri 18 dopo quella d’appello, prima di prescriversi un processo per corruzione potrà durare quasi vent’anni. C’è da stappare lo champagne?
Magari sì, per chi intende le «riforme» come medagliette da appuntarsi su vestiti rattoppati alla vigilia (domani) della periodica tirata d’orecchie europea dell’Ocse; o come segnaletica stradale da spendere ai semafori del mercato elettorale (come negli aumenti di pena per furti e rapine). Magari no, invece, per le vittime di reato più interessate a sentenze in tempi accettabili, e per gli imputati immeritevoli di restare appesi a vita a un processo. Il 70% di 1 milione e 550 mila prescrizioni in 10 anni è maturato in indagini, e 4 distretti di Corte d’Appello (22% Napoli, 12% Roma, e 7,5% l’uno Torino e Venezia) producono da soli quasi metà di tutte le prescrizioni d’Italia, mentre 70 tribunali su 135 stanno sotto il 3%. Eppure non si è avuto il coraggio di puntare su una prescrizione del reato non troppo lunga, ma combinata dopo la sentenza di primo grado a uno stop definitivo della clessidra, temperato poi da rimedi compensativi (sconto sulla pena in caso di condanna, indennizzo in caso di assoluzione) per evitare che gli imputati restino in indefinita attesa di un verdetto per colpa non loro ma di patologiche lentezze giudiziarie.
Il ritornello di ogni compromesso al ribasso recita che il testo votato sarebbe il più avanzato equilibrio raggiungibile negli attuali rapporti di forza parlamentari. Ma la verità è che riforme davvero ottime — come l’ordinamento penitenziario frutto del lavoro sul carcere della commissione Giostra, o la semplificazione delle impugnazioni mutuata dalla commissione Canzio — sono state usate come norme «ostaggio» da opporre al fuoco amico nella maggioranza, e come norme «digestivo» per farne invece trangugiare altre discutibili. È il caso della delega sulle intercettazioni: ondivaga quando tra i concetti di «irrilevante» e «non pertinente» perde il «manifestamente» contenuto invece nelle tanto lodate circolari dei capi pm; confusa quando non fa più capire come avverrà il contradittorio con i difensori sullo stralcio delle intercettazioni irrilevanti, ora che il testo non parla più di «udienza»-stralcio; e talmente generica, laddove prevede «prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni», che tutti sarebbero insorti se a scriverla fosse stato Berlusconi.
Ma è il caso anche dell’estensione dei processi a distanza in videoconferenza, che oggettivamente sacrifica parte del margine di manovra del diritto di difesa, specie se si fa la legge prima che siano attrezzati i tribunali dove oggi penzolano moncherini di rari microfoni gracchianti. Ed è il caso persino del problema delle indagini scadute che il pm né mandi a processo né archivi: «malattia» reale, che le toghe sbagliano a vivere come lesa maestà, ma che la legge affronta con la «medicina» (controproducente come tutti i rigidi automatismi) dell’avocazione allo scadere di 3 mesi, destinata a risolversi nel mero spostamento di carte dalle Procure alle Procure Generali: quando, invece, ben si sarebbe potuto pensare a un potere del gip di valutare di volta in volta la fondatezza delle contingenze addotte dal pm per chiedergli un (limitato e variabile) tempo supplementare.
Su questo, come su altri punti, sarebbe bastata una paziente manutenzione. Invece sia al Senato sia ieri alla Camera il governo ha imposto di nuovo la camicia di forza del voto di fiducia sul non-senso di 95 commi stipati (sui più eterogenei temi) in un unico articolo. E pensare che, dal primo annuncio nel Consiglio dei ministri del 30 agosto 2014, sono passati 1.018 giorni: una media di 10 giorni interi per ciascun comma, a volerli discutere nel merito.