venerdì 20 novembre 2015

Il Sole 20.1115
Affitto, si torna al rischio mini-canone
L’emendamento passato in Commissione punisce chi non registra il contratto «concordato»
di Saverio Fossati


Parte un po’ di sbieco il fendente contro gli affitti in nero inserito all’articolo 4 della legge di Stabilità. Va detto che non è facile (come dice Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, nell’intervista a pagina 44) perseguire a tutti i costi l’intreccio delle norme civilistiche con quelle fiscali. In sostanza (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) l’emendamento di Franco Mirabelli (Pd) dovrebbe consentire agli inquilini di non cadere preda delle richieste di supplementi occulti al canone d’affitto ma anche obbligare il proprietario a registrare il contratto entro 30 giorni (obbligo che il Dpr 131/86, che non viene modificato, attribuisce invece “in solido” anche all’inquilino).
Nel testo è però nascosta un’insidia per il proprietario: viene detto che, in assenza di registrazione di un contratto concordato, il giudice «accerta» l’esistenza del contratto e determina il canone «in misura non superiore al minimo» del canone concordato. Quindi a valori spesso molto bassi.
Va detto che, dopo le bocciature della Consulta alla stretta del 2014 (il proprietario che non registrava il contratto veniva punito con un abbassamento del canone ancora più drastico), con il Dlgs 158/2015 il Governo aveva confermato il raddoppio delle sanzioni in caso di omessa o infedele indicazione del canone soggetto a cedolare; ma la riduzione delle sanzioni-base prevista dalla riforma, proprio negli stessi casi, aveva di fatto vanificato la misura.
Le norme obbligatorie sulla registrazione, del resto, ci sono già: la novità dell’emendamento consiste anche nella sanzione della nullità per i patti fuori contratto che prevedono aumenti del canone. Un’arma che serve soprattutto all’inquilino: sinora, infatti, parecchie sentenze della?Cassazione avevano “salvato” i patti e quindi non erano previsti rimborsi di quanto pagato in più. Ora diventano possibili, però la richiesta va fatta entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile. Si tratta quindi di una «nullità» limitata quanto alla restituzione, perché il termine di decadenza ordinario è ben più lungo .