mercoledì 10 giugno 2015

Il Sole 10.6.15
La Cassazione. «Forza intimidatrice acquisita con l’attività corruttiva»
Mafia capitale è associazione mafiosa
di R. Gal.


ROMA Mafia Capitale è mafia. Non sembri un giro di parole ma, in attesa del processo, due sentenze della Corte di Cassazione (n.625 e n.626), rese note ieri, lo spiegano con la stessa identica motivazione. Le sentenze, emesse il 10 aprile dalla sesta sezione penale presieduta da Antonio Agrò, giungono all’affermazione dello stesso principio di diritto: «Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistemica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio».
Le motivazioni della Suprema Corte fanno riferimento ai ricorsi di alcuni tra i principali indagati dell’indagine “Mondo di mezzo” della Procura di Roma, tra i quali Salvatore Buzzi, contro l’ordinanza del Tribunale del riesame del 17 dicembre 2014 che ha sostanzialmente confermato l’ordinanza del Gip di Roma del 28 novembre. Proprio nelle motivazioni contro il ricorso del legale di Buzzi, i giudici tracciano le conclusioni per “analogia”. Ricordano il primo precedente, addirittura risalente alla sentenza n.11204 della stessa sesta sezione penale depositata il 22 agosto 1989, che affermò che nello schema previsto dall’associazione mafiosa non rientrano solo le grandi associazioni di mafia con molti appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e continua messa in pericolo della vita delle persone «ma anche le piccole “mafie” con un basso numero di appartenenti, bastano tre persone, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività, avvalendosi, però, del metodo di intimidazione da cui derivano assoggettamento e omertà».