Repubblica 3.5.15
Quei dubbi sulla fiducia
di Alessandro Pace
IN UNA lettera a questo giornale, pubblicata il 30 aprile, la presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini ha dato dei chiarimenti sulle ragioni in base alle quali ha respinto la richiesta delle opposizioni a che sull’Italicum non venisse posta la fiducia da parte del governo. Pur dando atto dell’onestà intellettuale e della correttezza istituzionale dell’onorevole Boldrini, le ragioni addotte non mi sembrano affatto condivisibili.
La presidente Boldrini ha infatti ritenuto che l’articolo 116 del Regolamento della Camera, non vietando esplicitamente la posizione della questione di fiducia sulle leggi elettorali, implicitamente la consentirebbe. Ciò suscita perplessità. Nell’applicazione dei Regolamenti delle Camere è infatti doveroso tener conto della prassi e delle consuetudini. Il che nella specie era ed è particolarmente rilevante in quanto la prima e unica volta che è stata posta la fiducia da un governo su una legge elettorale risale al 1953, e dopo di allora la Camera dei deputati è più volte intervenuta legislativamente in materia elettorale prima con numerose puntuali modifiche al testo unico del 1957, poi col Mattarellum, infine col Porcellum, senza che la questione di fiducia venisse mai posta.
Ebbene, che la prassi e le consuetudini dovessero essere tenute presenti prima di consentire al governo di porre la fiducia, è comprovato da un passaggio della lettera della presidente Boldrini, laddove ricorda che la bozza della nuova formulazione dell’articolo 116, predisposta qualche mese fa dalla Giunta di Montecitorio, prevede espressamente che «la questione di fiducia non può essere posta su progetti di legge costituzionale o elettorale». In altre parole, la Giunta del Regolamento, sulla base della prassi formatasi dal 1953 in poi, era giunta a negare la possibilità del governo di porre la fiducia sulle leggi elettorali.
La presidente Boldrini, anziché considerare che la Giunta era stata indotta a modificare l’articolo 116 proprio alla luce della prassi, trae invece argomento dal “testo” del futuro articolo 116, per concludere che il “testo” vigente direbbe il contrario. In altre parole, per dimostrare l’esistenza di un potere attuale, la presidente Boldrini si fonda su un documento, che, con riferimento alla preesistente prassi, tale potere esclude per il futuro!
La presidente della Camera in effetti dà per scontato che l’articolo 116 della bozza di Regolamento avrebbe una portata “innovativa” della prassi finora esistente, senza però avvertire che dal 1953 in poi la questione di fiducia non è stata mai posta «su progetti di legge costituzionale o elettorale». Il che porta a concludere, diversamente da quanto opina la presidente Boldrini, che la bozza del nuovo Regolamento aveva e ha una portata meramente “confermativa” della prassi vigente dal 1953 in poi.
Tale essendo l’esatta rappresentazione della prassi parlamentare esistente alla data del 28 aprile 2015, era quindi ad essa — e soltanto ad essa — che la presidente della Camera avrebbe dovuto ispirarsi per decidere dell’ammissibilità della posizione della questione di fiducia sull’Italicum.