giovedì 27 dicembre 2018

Il Fatto 27.12.18
Il Papiro smaschera anche i giornalisti
di Tomaso Montanari


“Ora è certo: il papiro di Artemidoro è falso”; “È ufficiale: il papiro è un falso”; “La ‘sentenza’ della Procura di Torino mette fine alla querelle tra i difensori dell’antichità dell’oggetto (in particolare Claudio Gallazzi, Bärbel Kramer e Salvatore Settis) e Luciano Canfora”; e ancora: “La falsità del papiro… resterà nella storia degli studi, e non solo: in quella della cultura, e anche, forse, della politica”: e via così, in un crescendo fragoroso di tromboni.
La lettura degli articoli dedicati al caso Artemidoro è terribilmente deprimente: perché induce a credere che il giornalismo italico abbia un problema più serio del collateralismo con la politica, e perfino delle concentrazioni in mano a editori in flagrante conflitto di interessi. Quel problema è la spontanea rinuncia all’essenza stessa del mestiere: che è la lettura critica, obiettiva e approfondita delle notizie. Qua la notizia era un testo: il “papiro” di 33 pagine con il quale il procuratore della Repubblica di Torino, Armando Spataro, ha chiesto e ottenuto dal gip l’archiviazione di un reato a suo avviso sussistente, ma prescritto, cioè la truffa che sarebbe stata perpetrata dal mercante armeno Serop Simonian, che il 26 luglio 2004 vendette alla Fondazione San Paolo il papiro di Artemidoro. Ebbene, non occorreva essere papirologi, e nemmeno esperti di procedura penale, per farsi alcune domande su questo curiosissimo testo.
La prima riguarda la sua natura. In un Paese in cui nemmeno Erode sarebbe ritenuto colpevole di infanticidio prima del terzo grado di giudizio, qua tutti hanno parlato di “sentenza” tombale prima non del terzo, ma del primo grado di giudizio. È vero: la procedura impone questa (discutibile) prassi in caso di prescrizione. Ma l’enfasi mediatica impressa dalla Procura alla vicenda ha di fatto trasformato in un verdetto finale una convinzione del pm che, se fosse arrivata in tempo utile, avrebbe potuto essere smontata, contraddetta e falsificata in anni di dibattimenti pubblici, perizie, prove e deposizioni. E solo una stampa radicalmente acritica può prestarsi a infangare le reputazioni coinvolte basandosi su un documento in tutti i sensi parziale: perché di parte (l’accusa), e perché parte minima di quello che chiamiamo processo. Insomma: ammesso e non concesso che la verità scientifica si possa accertare in tre gradi di processo, certo non la si può accertare in Procura, prima di quei tre gradi.
La seconda riguarda le “prove”. Su questo giornale prima lo stesso Settis e poi il filologo classico Filippomaria Pontani sono entrati nel merito: notando, tra l’altro, che il pm ignora i numerosissimi articoli scientifici che dimostrano l’autenticità del papiro e invece accoglie solo il parere dei sostenitori della falsità, il cui insieme coincide – con poche o nulle eccezioni – con la cerchia accademica di chi ha presentato l’esposto. Dal resto dei giornali nessun lettore avrebbe potuto ricavare che nemmeno un papirologo (dicasi uno) ha sostenuto la falsità del manufatto. Oltre alla selettività delle “prove”, c’è poi la loro tenuta oggettiva. Un punto fondamentale riguarda l’autenticità degli inchiostri. Spataro non cita il “fascicolo 2010 della rivista scientifica americana Radiocarbon, che li definisce pacificamente compatibili con quelli usati nel I-II secolo d.C.” (Pontani). Racconta invece che una fonte esterna al ministero per i Beni culturali gli avrebbe riferito che le analisi in corso presso gli istituti ministeriali “sembrano supportare la tesi del falso”. Ora, perché non solo il procuratore, ma nessun giornalista ha fatto un colpo di telefono al ministero, per toccare con mano? Ebbene, io l’ho fatto: e Gino Famiglietti, direttore generale delle Belle Arti, mi ha risposto, dopo aver assunto informazioni, che nessun risultato è ancora disponibile. E dunque non sarà la Procura ad avere qualche problema con le fonti?
La terza domanda riguarda la verosimiglianza della ricostruzione della Procura. Visto che il falso sarebbe ottocentesco, il reato di truffa sarebbe provato dalla falsificazione delle foto del Konvolut, l’ammasso che conteneva il papiro. Ora, non solo quelle foto sono ritenute vere da tutti gli studiosi non legati a Canfora, ma esse non furono fornite alla Fondazione all’atto dell’acquisto (emersero quattro anni dopo, nel 2008). Ammesso e non concesso che siano false, quali elementi permettono di considerarle prova della truffa? Nemmeno una riga prova ad argomentare su questo punto cruciale.
Infine, se qualche cronista di giudiziaria avesse letto il testo della Procura, avrebbe forse notato che Spataro chiede l’archiviazione ai sensi dell’articolo 408 del codice di procedura penale: che si applica quando “la notizia di reato è infondata”. Potenza del copia-incolla, o del lapsus freudiano? In ogni caso, il passaggio più felice del papiro di Spataro.