giovedì 29 novembre 2018

La Stampa 29.11.18
La legittima difesa e i suoi limiti
di Vladimiro Zagrebelsky


La legge stabilisce che non è punibile chi ha commesso un fatto che costituisce reato, «per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». Si tratta normalmente della reazione difensiva dell’aggredito contro l’aggressore, con l’uccisione o il ferimento di quest’ultimo.
Ogni vicenda di questo tipo è specifica e diversa da un’altra, non solo perché diversa può essere la natura e l’attualità del pericolo. Legato alle particolarità della vicenda concreta è soprattutto l’elemento della proporzione tra la difesa e l’offesa. La legge prevede che sia esente da pena chi commette un reato quando vi è costretto e, in proposito usa termini stringenti come necessità e proporzione. Quando poi chi agisce eccede nella difesa e per colpa va oltre ciò che è necessario e proporzionato nella considerazione dei valori in gioco, la legge prevede la punibilità del fatto a causa dell’eccesso colposo. Ma nell’eccesso deve esservi colpa. Lo stato psicologico di chi ha agito deve essere ricostruito. Non è facile in molti casi accertare la necessità e la proporzione, poiché si tratta evidentemente di valutare la natura e la gravità del pericolo come appariva al momento in cui vi è stata la reazione difensiva ed anche accertare che non fosse possibile una difesa efficace, ma meno gravosa per chi la subisce. Per permettere di arrivare a un tale giudizio vengono sempre svolti gli accertamenti giudiziari utili nel caso concreto. Se l’offensore è stato ucciso, ad esempio, si esegue l’autopsia per vedere se sia stato colpito di fronte o se invece stava scappando, poiché la circostanza pesa nel giudizio sulla necessità e proporzione della reazione. Non ogni reazione a un pericolo ingiusto è difensiva, non ogni difesa è proporzionata. Subito dopo il fatto quasi mai è possibile farsi un’opinione, cosicché non si comprende come siano possibili prese di posizione e schieramenti prima di ogni accertamento. Sembra quasi che uccidere un ladro sia sempre legittimo. Chi però spara al ladro che fugge non si difende; reagisce, ma non si difende. Una indagine è dunque necessaria.
Con l’intenzione di sollevare dal peso degli accertamenti giudiziari chi nel pericolo ha reagito uccidendo o ferendo nel 2006 il codice penale è stato modificato sul punto della proporzione della reazione offensiva. L’intenzione era di eliminare la valutazione giudiziaria del singolo caso e prevedere una presunzione di proporzione dell’uso di un’arma legittimamente detenuta per difendere la propria o l’altrui incolumità o i beni propri o altrui contro chi si sia introdotto in una abitazione, sempre che non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione. Ora una proposta di ulteriore modifica è in discussione in Parlamento. Si vuole aggiungere che si tratta sempre di difesa legittima nel caso di un atto compiuto «per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone». Come si vede sia nella riforma del 2006 che in quella che è ora in discussione, giustamente si prevede che in ogni caso ci deve essere pericolo di aggressione fisica.
L’intenzione è sempre quella di stabilire per legge casi in cui la proporzione della reazione è presunta. Si crede cioè o si vuol indurre a credere che così facendo si eviteranno le indagini giudiziarie a chi, in quelle circostanze, reagisce uccidendo o ferendo. Ma un tale risultato è impossibile da ottenere. I casi previsti o che si vuole introdurre nella legge, dopo le indagini già danno normalmente luogo a un giudizio di proporzione, e, tenendo conto dello stato d’animo di chi si sente in pericolo, raramente un eccesso è ritenuto punibile perché colposo.
Ma tutte le condizioni che permettono di dire che la reazione a un pericolo costituisce difesa legittima richiedono accertamenti. Si può anche stabilire una presunzione di proporzione, ma se in concreto la proporzione o la necessità non ci sono è la difesa stessa che va esclusa. Qualunque sia la formulazione della legge che prevede la legittima difesa, quella originaria del codice del 1930, quella modificata nel 2006 o quella ulteriore che è in discussione sarà sempre necessaria l’indagine penale. Essa tra l’altro, oltre che dalla legge italiana, è imposta dalla Convenzione europea dei diritti umani nel caso in cui vi sia morte di una persona. L’indagine richiede che sia consentito a chi ha agito di far valere le sue ragioni (l’informazione di garanzia questo permette). Certo il processo è di per sé penoso, ma non si potrà mai evitarlo modificando ancora la legge sulla difesa. Insomma sul piano legale e giudiziario queste modifiche cambiano poco o nulla. Pericolosamente possono però lanciare un messaggio: si può sparare di più.