La Stampa 29.11.18
La legittima difesa e i suoi limiti
di Vladimiro Zagrebelsky
La
legge stabilisce che non è punibile chi ha commesso un fatto che
costituisce reato, «per esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di
un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa».
Si tratta normalmente della reazione difensiva dell’aggredito contro
l’aggressore, con l’uccisione o il ferimento di quest’ultimo.
Ogni
vicenda di questo tipo è specifica e diversa da un’altra, non solo
perché diversa può essere la natura e l’attualità del pericolo. Legato
alle particolarità della vicenda concreta è soprattutto l’elemento della
proporzione tra la difesa e l’offesa. La legge prevede che sia esente
da pena chi commette un reato quando vi è costretto e, in proposito usa
termini stringenti come necessità e proporzione. Quando poi chi agisce
eccede nella difesa e per colpa va oltre ciò che è necessario e
proporzionato nella considerazione dei valori in gioco, la legge prevede
la punibilità del fatto a causa dell’eccesso colposo. Ma nell’eccesso
deve esservi colpa. Lo stato psicologico di chi ha agito deve essere
ricostruito. Non è facile in molti casi accertare la necessità e la
proporzione, poiché si tratta evidentemente di valutare la natura e la
gravità del pericolo come appariva al momento in cui vi è stata la
reazione difensiva ed anche accertare che non fosse possibile una difesa
efficace, ma meno gravosa per chi la subisce. Per permettere di
arrivare a un tale giudizio vengono sempre svolti gli accertamenti
giudiziari utili nel caso concreto. Se l’offensore è stato ucciso, ad
esempio, si esegue l’autopsia per vedere se sia stato colpito di fronte o
se invece stava scappando, poiché la circostanza pesa nel giudizio
sulla necessità e proporzione della reazione. Non ogni reazione a un
pericolo ingiusto è difensiva, non ogni difesa è proporzionata. Subito
dopo il fatto quasi mai è possibile farsi un’opinione, cosicché non si
comprende come siano possibili prese di posizione e schieramenti prima
di ogni accertamento. Sembra quasi che uccidere un ladro sia sempre
legittimo. Chi però spara al ladro che fugge non si difende; reagisce,
ma non si difende. Una indagine è dunque necessaria.
Con
l’intenzione di sollevare dal peso degli accertamenti giudiziari chi nel
pericolo ha reagito uccidendo o ferendo nel 2006 il codice penale è
stato modificato sul punto della proporzione della reazione offensiva.
L’intenzione era di eliminare la valutazione giudiziaria del singolo
caso e prevedere una presunzione di proporzione dell’uso di un’arma
legittimamente detenuta per difendere la propria o l’altrui incolumità o
i beni propri o altrui contro chi si sia introdotto in una abitazione,
sempre che non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione. Ora
una proposta di ulteriore modifica è in discussione in Parlamento. Si
vuole aggiungere che si tratta sempre di difesa legittima nel caso di un
atto compiuto «per respingere l’intrusione posta in essere con violenza
o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte
di una o più persone». Come si vede sia nella riforma del 2006 che in
quella che è ora in discussione, giustamente si prevede che in ogni caso
ci deve essere pericolo di aggressione fisica.
L’intenzione è
sempre quella di stabilire per legge casi in cui la proporzione della
reazione è presunta. Si crede cioè o si vuol indurre a credere che così
facendo si eviteranno le indagini giudiziarie a chi, in quelle
circostanze, reagisce uccidendo o ferendo. Ma un tale risultato è
impossibile da ottenere. I casi previsti o che si vuole introdurre nella
legge, dopo le indagini già danno normalmente luogo a un giudizio di
proporzione, e, tenendo conto dello stato d’animo di chi si sente in
pericolo, raramente un eccesso è ritenuto punibile perché colposo.
Ma
tutte le condizioni che permettono di dire che la reazione a un
pericolo costituisce difesa legittima richiedono accertamenti. Si può
anche stabilire una presunzione di proporzione, ma se in concreto la
proporzione o la necessità non ci sono è la difesa stessa che va
esclusa. Qualunque sia la formulazione della legge che prevede la
legittima difesa, quella originaria del codice del 1930, quella
modificata nel 2006 o quella ulteriore che è in discussione sarà sempre
necessaria l’indagine penale. Essa tra l’altro, oltre che dalla legge
italiana, è imposta dalla Convenzione europea dei diritti umani nel caso
in cui vi sia morte di una persona. L’indagine richiede che sia
consentito a chi ha agito di far valere le sue ragioni (l’informazione
di garanzia questo permette). Certo il processo è di per sé penoso, ma
non si potrà mai evitarlo modificando ancora la legge sulla difesa.
Insomma sul piano legale e giudiziario queste modifiche cambiano poco o
nulla. Pericolosamente possono però lanciare un messaggio: si può
sparare di più.