il manifesto 22.5.18
L’ultima trappola della «Buona scuola»
Appello
al Miur. L’inserimento di docenti Irc nelle Commissioni d’esame per la
terza media è l’ultimo atto di un processo sotterraneo per recuperare
all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche il
ruolo di «materia obbligatoria» con diritto all’esonero
Il
Decreto legislativo 62/2017 stravolge tacitamente le disposizioni
contenute nell’art. 185 comma 3 del Decreto 297 1994. Si tratta della
sostituzione dell’elenco relativo alle materie all’Esame di Stato
conclusivo della Scuola Secondaria di I°grado con la dicitura riferita a
«tutti i docenti del Consiglio di Classe». Tra le materie indicate nel
Decreto del 1994 non figurava l’Insegnamento della Religione Cattolica
(Irc). È questa un’ultima trappola della legge denominata «Buona
Scuola».
L’inserimento di docenti Irc nelle Commissioni d’esame
per la terza media è l’ultimo atto di un processo sotterraneo – iniziato
con il rinnovo del sistema concordatario – per recuperare
all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche il
ruolo di «materia obbligatoria» con diritto all’esonero. Solo con
difficoltà sono state introdotte norme e istituti per rendere effettiva
la nuova facoltatività con la formulazione delle quattro alternative fra
cui la frequenza di una reale materia alternativa.
Nessuna
promozione è stata fatta per informare le famiglie su tali alternative
sulle quali, anche per la difficoltà a superare certe prassi e il timore
di esporre i figli a discriminazioni, sono state esercitate, in
particolare nella scuola primaria, ben poche opzioni. (…).
Le
sottoscritte associazioni che si battono da anni per il rispetto della
laicità della Scuola e dello Stato, si oppongono con forza a tale
stravolgimento della Legge 121/1985, attuativa del Nuovo Concordato.
Rivolgono pertanto al Miur la richiesta urgente di chiarimenti
indispensabili per insegnanti e famiglie di alunni e alunne in procinto
di affrontare la prova del citato Esame:
– l’Irc sarà materia
d’esame? Se non lo sarà, a qual fine la presenza del docente?
L’eventuale presenza di un docente di a. a. non si configura come
discriminante nei confronti di coloro che hanno scelto attività di
studio o di ricerca individuali o la non presenza a scuola durante
l’Irc?
– nella prova d’esame, a differenza di quanto avviene nelle
operazioni di scrutinio, i voti sono soltanto numerici: è quindi
prevedibile una valutazione numerica dell’Irc?
– il docente di Rc
nella votazione per promozione o bocciatura si comporta come previsto
nel DPR 202/1990, ossia non vota se il suo voto fosse determinante?
Queste sono solo alcune delle ambiguità da chiarire.
***
Comitato Nazionale Scuola e Costituzione, Comitato bolognese Scuola e
Costituzione, Associazione Nazionale per la Scuola della Repubblica,
Manifesto dei 500, Ass.Naz. Sostegno Attivo, Cogedeliguria, Ass.Naz. del
Libero Pensiero “Giordano Bruno”, Coordinamento Genitori Democratici
(Cgd), Comitato Genovese Scuola e Costituzione, Crides (Centro di
iniziativa per la difesa dei diritti nella scuola), Movimento di
Cooperazione Educativa (Mce), Uaar, Fnism, Cidi, Osservatorio diritti
scuola, Fcei (Fed.Chiese Evangeliche It.), Comitato Insegnanti
Evangelici Italiani, Comitato Democrazia Costituzionale -Roma