Il Fatto 6.5.18
Il ministero ora ammette: alternanza, nessun obbligo
Manca la norma che impone le ore scuola - lavoro. L’iter è assimilabile a impieghi autonomi
Il ministero ora ammette: alternanza, nessun obbligo
di Virginia Della Sala
Tanta
alternanza per nulla: in una recente nota (la 7194 del 24 aprile 2018),
il ministero dell’Istruzione ha ammesso – su richiesta del sindacato
Flc Cgil ma anche su sollecitazione di famiglie, studenti e insegnanti –
che l’alternanza scuola lavoro introdotta con la Buona Scuola non fosse
obbligatoria per la maturità come invece sembrava finora. O per lo meno
come veniva percepita in assenza di una spiegazione chiara che, ala
fine, è arrivata.
“Ai finidell’ammissione dei candidati interni
all’esame di Stato – si legge nella nota che intende “eliminare alcuni
dubbi interpretativi” – si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018,
la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli
studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza
scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi”. E aggiunge:
“Tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione
del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve
costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione”.
Una
puntualizzazione essenziale. Finora, infatti, il riferimento era la
“Guida operativa per la scuola” redatta dal Miur a ottobre del 2015. Il
testo, a pagina 52 si stabiliva che “per quanto riguarda la frequenza
dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’emanazione
della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza (200
ore per gli studenti dei licei, 400 per quelli degli istituti tecnico
-pratici), ai fini della validità del percorso di alternanza è
necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto ”.
Tanto
i sindacati – come la Flc Cgil che ieri ha diffuso un comunicato – che
l’Unione degli Studenti avevano sottolineato come non fosse chiaro il
valore giuridico del testo “tenuto conto – scrive il sindacato – che in
diversi punti esso ha carattere innovativo e che in altre appare
difforme rispetto alla normativa di riferimento”. Insomma, per tre anni
gli studenti hanno creduto di essere obbligati a svolgere l’alternanza
scuola lavoro (400 ore…) – con tutti i casi limite, dal Mc Donald’s a
Zara alle situazioni a rischio sfruttamento – per poter accedere agli
esami di Stato e solo ora scoprono che non è così. Inoltre, la nota
stabilisce anche che gli studenti esterni possono dichiarare e
documentare “le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le
attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative
anche in apprendistato o di lavoro autonomo)”. Un’assimilazione, secondo
il sindacato, dell’apprendistato o del lavoro autonomo all’alternanza
scuola lavoro “contraddicendo quanto più volte espresso negli ultimi
mesi dalla stessa ministra Fedeli. Si tratta dell’ennesima testimonianza
delle pesanti contraddizioni che la Legge 107/15, la cosiddetta Buona
Scuola, lascia in eredità al nuovo governo”. Ad ogni modo, si tratta di
una disposizione valida solo per l’anno scolastico in corso. Per il
2018-2019, sarà invece un requisito necessario. A stabilirlo, il decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che attua le disposizioni già
previste nella Buona Scuola e di fatto fissa le nuove regole per l’esame
di maturità: “L’ammissione all’esame di Stato è altresì subordinata (…)
allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza
scuola-lavoro”.
In serata, la replica del ministero: “Nessuna
deroga o dietro front. Le interpretazioni sulla mancata obbligatorietà
sono prive di ogni fondamento”. Si spiega che la circolare risponde ai
quesiti delle scuole sui prossimi esami di Stato a cui parteciperanno,
per la prima volta, gli studenti che hanno completato il primo triennio.
“La partecipazione all’Alternanza non è facoltativa e rientra nel
curricolo del triennio. La certificazione finale delle competenze viene
acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni,
concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte
nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del
credito scolastico con cui si arriva agli esami ed è inserita nel
curriculum dello studente. Tutto questo è noto dalla data di
approvazione del decreto, dunque dal 2017. La circolare del 24 aprile
non fa che ribadirlo.