domenica 6 maggio 2018

Il Fatto 6.5.18
Il ministero ora ammette: alternanza, nessun obbligo
Manca la norma che impone le ore scuola - lavoro. L’iter è assimilabile a impieghi autonomi
Il ministero ora ammette: alternanza, nessun obbligo
di Virginia Della Sala


Tanta alternanza per nulla: in una recente nota (la 7194 del 24 aprile 2018), il ministero dell’Istruzione ha ammesso – su richiesta del sindacato Flc Cgil ma anche su sollecitazione di famiglie, studenti e insegnanti – che l’alternanza scuola lavoro introdotta con la Buona Scuola non fosse obbligatoria per la maturità come invece sembrava finora. O per lo meno come veniva percepita in assenza di una spiegazione chiara che, ala fine, è arrivata.
“Ai finidell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato – si legge nella nota che intende “eliminare alcuni dubbi interpretativi” – si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi”. E aggiunge: “Tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione”.
Una puntualizzazione essenziale. Finora, infatti, il riferimento era la “Guida operativa per la scuola” redatta dal Miur a ottobre del 2015. Il testo, a pagina 52 si stabiliva che “per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’emanazione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza (200 ore per gli studenti dei licei, 400 per quelli degli istituti tecnico -pratici), ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto ”.
Tanto i sindacati – come la Flc Cgil che ieri ha diffuso un comunicato – che l’Unione degli Studenti avevano sottolineato come non fosse chiaro il valore giuridico del testo “tenuto conto – scrive il sindacato – che in diversi punti esso ha carattere innovativo e che in altre appare difforme rispetto alla normativa di riferimento”. Insomma, per tre anni gli studenti hanno creduto di essere obbligati a svolgere l’alternanza scuola lavoro (400 ore…) – con tutti i casi limite, dal Mc Donald’s a Zara alle situazioni a rischio sfruttamento – per poter accedere agli esami di Stato e solo ora scoprono che non è così. Inoltre, la nota stabilisce anche che gli studenti esterni possono dichiarare e documentare “le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato o di lavoro autonomo)”. Un’assimilazione, secondo il sindacato, dell’apprendistato o del lavoro autonomo all’alternanza scuola lavoro “contraddicendo quanto più volte espresso negli ultimi mesi dalla stessa ministra Fedeli. Si tratta dell’ennesima testimonianza delle pesanti contraddizioni che la Legge 107/15, la cosiddetta Buona Scuola, lascia in eredità al nuovo governo”. Ad ogni modo, si tratta di una disposizione valida solo per l’anno scolastico in corso. Per il 2018-2019, sarà invece un requisito necessario. A stabilirlo, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che attua le disposizioni già previste nella Buona Scuola e di fatto fissa le nuove regole per l’esame di maturità: “L’ammissione all’esame di Stato è altresì subordinata (…) allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro”.
In serata, la replica del ministero: “Nessuna deroga o dietro front. Le interpretazioni sulla mancata obbligatorietà sono prive di ogni fondamento”. Si spiega che la circolare risponde ai quesiti delle scuole sui prossimi esami di Stato a cui parteciperanno, per la prima volta, gli studenti che hanno completato il primo triennio. “La partecipazione all’Alternanza non è facoltativa e rientra nel curricolo del triennio. La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli esami ed è inserita nel curriculum dello studente. Tutto questo è noto dalla data di approvazione del decreto, dunque dal 2017. La circolare del 24 aprile non fa che ribadirlo.