giovedì 5 aprile 2018

Repubblica 5.4.18
Intervista a Vladimiro Zagrebelsky
“L’aiuto al suicidio non può essere reato ma va rispettata la scelta del governo”
Data la delicatezza del tema, più ampio è il contraddittorio, più la decisione della Consulta sarà consapevole
Istigare una persona a porre fine alla propria vita è del tutto diverso dall’agevolare qualcuno già determinato a farlo
di Liana Milella


Il governo ha dato mandato all’Avvocatura dello Stato di “difendere” l’articolo 580 del codice penale, impugnato dalla Corte d’assise di Milano davanti alla Consulta nel processo per il suicidio assistito di dj Fabo e l’accusa di istigazione al suicidio contro il radicale Marco Cappato. In passato su temi etici è accaduto che il governo scegliesse di non costituirsi. Ma per il Guardasigilli Andrea Orlando, in questo caso farlo era necessario per evitare il rischio di “azzoppare” l’articolo 580 anche nella parte in cui punisce un aiuto al suicidio che diventa una sorta di vera e propria spinta a uccidersi

ROMA «Quella norma è incostituzionale, ma più voci davanti alla Corte, compresa quella del governo, potranno rendere la decisione dei giudici più consapevole». È questa l’opinione di Vladimiro Zagrebelsky, ex giudice della Corte di Strasburgo.
Gentiloni dà all’Avvocatura la difesa dell’articolo 580 del codice penale, incostituzionale per i giudici di Milano nel caso Cappato-Dj Fabo laddove punisce anche l’aiuto al suicidio.
Era necessario farlo?
«L’intervento del governo è una facoltà, non un obbligo. Di solito il presidente del Consiglio interviene per sostenere l’infondatezza della questione di costituzionalità o, per una ragione o per l’altra, la sua inammissibilità. In tal modo il governo difende il Parlamento legislatore e discute le conseguenze di un’eventuale dichiarazione di incostituzionalità, che potrebbero richiedere una propria iniziativa legislativa».
Il governo interviene sempre contro?
«Vi è qualche caso in cui il governo è intervenuto sostenendo che la questione era fondata e la norma incostituzionale. In altri il governo non è intervenuto probabilmente perché la fondatezza della questione era evidente, senza conseguenze di sistema».
Sui temi etici però, come la procreazione e le adozioni, si contano casi in cui il governo non ha mosso l’Avvocatura.
«Non conosco le ragioni che hanno indotto il governo a intervenire, ma ciò che importa è il contenuto del suo intervento. In linea generale direi che la delicatezza della questione rende comunque utile che alla Corte siano rappresentate tutte le argomentazioni possibili.
Più ampio è il contraddittorio, più consapevole risulterà la decisione».
Il governo, facendo una scelta politica “di sinistra”, coerente con la legge sul biotestamento, non poteva aspettare le decisioni della Consulta?
«La legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento va certo nel senso di valorizzare l’autonomia della persona, anche in ordine alla fine della vita. Ma direttamente non riguarda il caso del suicidio assistito. E insisto nel dire che sarà importante conoscere che cosa sosterrà l’Avvocatura, per conto del governo, davanti alla Corte».
Il ministero della Giustizia ci tiene a precisare che la decisione «non è contro Cappato» e lascia intendere di essere favorevole a un’interpretazione ampia della norma che non consideri reato l’aiuto fornito a Fabo. Proprio la direzione in cui sembra andare la stessa Avvocatura.
«Appunto. Indipendentemente dalle conseguenze che la sentenza della Corte avrà sul processo a Cappato, quanto il ministero fa sapere dimostra che, secondo il governo, una via diversa da quella dell’eccezione di costituzionalità era possibile. Il giudice avrebbe potuto attribuire all’articolo 580 del codice penale un significato restrittivo rispetto alla sua portata letterale, così da limitare fortemente l’ambito dell’amplissima formula “ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”. Se questa possibilità esistesse utilizzando gli ordinari strumenti interpretativi per adeguarsi ai principi costituzionali, il giudice sarebbe tenuto a tentarla. Ma mi pare che la Corte di assise di Milano il tentativo l’abbia fatto, arrivando a una conclusione negativa, che io condivido. A mio avviso correttamente quei giudici hanno sollevato la questione di costituzionalità».
Da giurista come la pensa sul 580? Copre il caso Cappato?
«La questione davanti alla Corte riguarda l’articolo 580 del codice penale nella parte in cui punisce chi agevola il suicidio di chi già abbia deciso di por fine alla propria vita, equiparandolo a chi determina altri al suicidio. Due ipotesi del tutto diverse: la prima non incide sulla volontà libera di chi voglia uccidersi, mentre la seconda interviene proprio sull’autonomia della persona, spingendola al suicidio. Questo è un primo motivo di incostituzionalità, per la irragionevolezza del trattare allo stesso modo due situazioni radicalmente diverse. Si può aggiungere che l’ipotesi di punire (con grave pena) l’aiuto al suicidio anche nel caso in cui la persona non è fisicamente in grado di suicidarsi senza l’aiuto altrui crea una diseguaglianza ingiustificata a danno di chi si trova nelle condizioni di maggior debolezza, impossibilitato persino a suicidarsi».
E la Consulta come potrebbe cavarsela?
«Penso che la previsione dell’aiuto al suicidio come delitto sia incostituzionale, per il rispetto che la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti umani assegnano all’autonomia e alla dignità della persona nella gestione della fine della propria vita. È inammissibile punire chi aiuta taluno a compiere legittimamente un atto di libertà. Un problema per la Corte sorgerebbe se ritenesse di definire casi in cui l’aiuto al suicidio fosse lecito (fine vita, sofferenze non affrontabili con terapie), mantenendo la punibilità per i casi diversi. In ogni caso è assurdo assimilare l’aiuto all’istigazione al suicidio».