il manifesto 1.2.18
«Il Rosatellum? Magari è incostituzionale, ma intanto si voti»
Legge
elettorale. Il tribunale di Firenze dice che la procedura di urgenza
non può essere applicata alla tutela del diritto di voto: le elezioni
sono alle porte e la Corte costituzionale potrebbe a questo punto
decidere solo dopo il 4 marzo. Con il rischio di un rimedio peggiore del
danno
di Andrea Fabozzi
Costituzionale o meno
che sia, è preferibile non toccare la legge elettorale adesso che le
elezioni sono dietro l’angolo. Perché un’eventuale intervento della
Corte costituzionale arriverebbe a questo punto dopo il 4 marzo e
avrebbe come effetto quello di modificare le regole del gioco una volta
che i voti sono stati già espressi. È quanto ha stabilito in sintesi il
tribunale di Firenze con un’ordinanza del 25 gennaio depositata ieri,
con la quale ha giudicato inammissibili uno dei tre ricorsi presentati
con procedura d’urgenza contro il Rosatellum (gli altri due all’Aquila,
dove si attende la decisione, e a Roma, dove l’udienza è fissata al 21
febbraio).
La giudice Giuseppina Guttadauro della quarta sezione
civile del tribunale di Firenze non ha però detto nulla nel merito delle
questioni di incostituzionalità proposte dall’avvocato Paolo Colasante e
dal costituzionalista Enzo Di Salvatore. Anzi, ha rinviato al
procedimento ordinario di merito – quello con il quale sono stati alla
fine abbattuti sia il Porcellum che l’Italicum – l’eventuale chiamata in
causa della Corte costituzionale. Ha però escluso la possibilità di
intervenire con il procedimento cautelare, quello previsto dall’articolo
700 del codice di procedura penale per impedire il verificarsi di un
danno irreparabile. La lesione del diritto a votare secondo Costituzione
– sollevata a Firenze dal deputato ex M5S Massimo Artini – configura
certamente un potenziale danno da evitare. Lo riconosce anche la
giudice, che però ritiene inapplicabile il rimedio del ricorso di
urgenza perché – a questo punto – la Consulta non potrà esprimersi entro
il 4 marzo. E non potrà farlo in nessuna della altre cause pendenti,
altri ricorsi di merito firmati da Besostri e dagli avvocati anti
Italicum pendono a Lecce, Trieste, Trento, Venezia e Messina. E nemmeno
riuscirà a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità del voto
all’estero, sollevata dal tribunale di Venezia: i termini per la
costituzione delle parti scadono il 6 gennaio, neanche la (improbabile)
decisione straordinaria della presidenza di dimezzare le procedure
riuscirebbe a dare una risposta prima dell’ultima data utile per votare
all’estero (22 febbraio).
Enzo Di Salvatore fa notare però che il
ricorso di Firenze era stato depositato prima del decreto di indizione
delle elezioni (a dicembre) e ricorda che non è il voto del 4 marzo a
costituire formalmente il nuovo parlamento, ma la successiva
proclamazione degli eletti in vista della prima seduta del 23 marzo. A
suo giudizio in quell’intervallo sarebbe possibile per la Corte sanare
le incostituzionalità e ordinare un differente modo di conteggiare le
schede – ad esempio non regalando alle liste maggiori i voti delle liste
alleate rimaste sotto la soglia di sbarramento.
La giudice
Guttadauro ha invece ritenuto che questo rimedio, cambiando in corsa le
regole del conteggio, sarebbe per i cittadini peggiore del male, che è
quello di votare con una legge eventualmente incostituzionale.
Dall’ordinanza
si ricava infine che l’avvocatura dello stato, che rappresenta la
presidenza del Consiglio dei ministri, non ha alcun dubbio che il
Rosatellum sia perfettamente costituzionale, sia per quanto riguarda il
trasferimento dei voti che per quanto riguarda le soglie di sbarramento e
il divieto di voto disgiunto. Una certezza della quale bisognerà
conservare memoria.