il manifesto 15.2.18
L’aiuto al suicidio alla Consulta. Gallo: «Su Dj Fabo ordinanza storica»
Intervista.
Parla l’avvocata Filomena Gallo, a capo del collegio di difesa di Marco
Cappato. «La Corte afferma che solo le azioni che pregiudicano la
libertà di scelta possono costituire offesa al bene che va tutelato, che
è l’autodeterminazione»
di Eleonora Martini
«È
un’ordinanza storica. Ed è stata un’emozione unica sentire che il
presidente della Corte ha accolto tutte le eccezioni di costituzionalità
dell’articolo 580 c.p. depositate nelle nostre memorie». È ancora
commossa, l’avvocata Filomena Gallo che ha ascoltato attonita la
sentenza con la quale la Corte d’Assise di Milano ha trasmesso ieri gli
atti alla Consulta sollevando una questione di legittimità
costituzionale sul reato di aiuto al suicidio introdotto nel 1930 nel
nostro ordinamento col Codice Rocco, di ispirazione fascista. I giudici
milanesi hanno poi prosciolto Marco Cappato dall’accusa di istigazione e
rafforzamento della volontà suicidiaria di Fabiano Antoniani, l’uomo
cieco e paraplegico che a fine febbraio, aiutato dal tesoriere
dell’associazione Luca Coscioni, ha ottenuto in Svizzera l’eutanasia
attraverso la prassi dell’assistenza al suicidio.
15pol2 f01 cappato lapresse
Filomena Gallo e Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo foto LaPresse
Filomena
Gallo, che dell’associazione è segretaria, esulta insieme alla compagna
di Dj Fabo, Valeria Imbrogno, che ha assistito a tutto il processo, e
al collegio legale composto da costituzionalisti e penalisti che sotto
la sua direzione hanno lavorato giorno e notte per ottenere questo primo
importante passo verso la legalizzazione dell’eutanasia anche in
Italia.
Su quali basi la Corte ha rinviato alla Consulta il procedimento?
Perché
l’articolo 580 c.p., nella parte che riguarda l’aiuto al suicidio senza
prevedere eccezioni nei casi simili a quello di Dj Fabo, entra in
contrasto con gli articoli 3, 13 (II comma), 25 (II comma), e 27 della
Costituzione. Infatti, dice la Corte, in forza degli articoli 2, 13 (I
comma) e 117 della Costituzione, con riferimento agli articoli 2 e 8
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, deve essere
riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire. Insomma,
vengono richiamati tutti quei principi che sono fondamentali nel nostro
ordinamento e in quello europeo, e su cui non si può trattare.
Quindi incostituzionale nel caso di una persona affetta da patologie irreversibili e dolorose?
Sì,
perché viene violato il diritto alla libertà di scelta e a proteggere
la propria dignità. L’ordinanza specifica che solo le azioni che
pregiudichino tale libertà possano costituire offesa al bene che va
tutelato, che è l’autodeterminazione.
Un’ordinanza che apre spiragli al diritto al suicidio?
Direi
di sì. Infatti la Corte fa anche un distinguo dalla legge sul
testamento biologico, che, dice, nulla ha a che fare con il suicidio
assistito e l’eutanasia. I quali però rientrano nella libertà di scelta
della persona. La libertà, che trova fondamento nei principi cardine
dettati dagli articoli 2 e 13 della Costituzione, di scegliere quando e
come porre fine alla propria esistenza.
Il processo dunque è sospeso in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale?
Sì,
per la parte che riguarda l’aiuto al suicidio. Cappato invece è stato
assolto dall’accusa di istigazione e rafforzamento della volontà di
suicidio, che Fabo aveva più volte espresso.
È una prima assoluta…
È
un pronunciamento storico, non c’era mai stata in Italia un’ordinanza
di tale portata e su una tematica del genere. Quei giudici hanno
adempiuto ad una responsabilità, che è della magistratura: tutelare gli
italiani anche nei confronti di previsioni di legge che non sono state
aggiornate alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
della nostra Carta costituzionale, perché precedenti. Quindi la persona
con le sue scelte, al centro dei diritti.
Confidava in un risultato di questo genere?
Abbiamo
lavorato per ottenerlo, a volte anche di notte, con il collegio legale.
Per la parte di costituzionalità mi ha affiancato la professoressa
Marilisa D’Amico, con la quale avevamo già lavorato per smantellare la
legge 40 sulla fecondazione artificiale. E per la parte prettamente
penale Massimo Rossi e Francesco Di Paola. Ma devo ringraziare anche gli
altri membri del collegio legale che sono Rocco Berardi e Stefano
Bissaro.