Il Fatto 20.2.18
L’agente provocatore ci serve
L’ex giudice: “Quella di Fanpage.it iniziativa meritoria e coraggiosa”
L’agente provocatore ci serve
di Antonio Esposito
La
coraggiosa e meritoria iniziativa di Fanpage.it ha portato, in primo
piano, anche grazie alla forza delle immagini (900 ore di filmati), il
problema se introdurre nella nostra legislazione, anche per i reati di
corruzione, l’agente provocatore. L’attuale normativa regola le
“operazioni sottocopertura” introdotte, per la prima volta, in materia
di indagini antidroga. La norma prevede la possibilità di svolgere
attività “undercover” “al solo fine di acquisire elementi di prova”,
quando si procede per i reati in materia di contraffazione, estorsione,
sequestro di persona, usura, riciclaggio e reimpiego di denaro,
riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, armi,
munizioni ed esplosivi, immigrazione e per fattispecie delittuose
commesse con finalità di terrorismo o di eversione ed in materia di
stupefacenti. Queste “operazioni sottocopertura” sono dell’ “infiltrato”
che ricorre in colui che si insinua nel tessuto associativo di una
organizzazione criminale al fine di scoprirne i partecipanti, la
struttura e le finalità perseguite o del falsus emptor come nel caso di
falso acquirente di sostanze stupefacenti.
La nostra legislazione
non prevede la figura del “falso corruttore”, cioè di colui,
(appartenente alle forze dell’ordine o privato cittadino), che si
infiltra nella P.a. sotto mentite spoglie per verificare la
corruttibilità o meno di un funzionario pubblico promettendogli denaro
od altra utilità in cambio di un provvedimento di favore relativamente
ad appalti, concessioni ecc..
Il lavoro di Fanpage.it ha riaperto
la polemica tra magistrati “contrarissimi” o “tendenzialmente contrari” e
quelli “favorevolissimi” alla introduzione dell’agente provocatore
anche per i reati di corruzione. Tra i primi, i capi storici di Md,
(tutti ex Csm), Edmondo Bruti Liberati, Nello Rossi, Giuseppe Cascini;
quest’ultimo ha precisato: “Sì agli agenti sottocopertura, no ai
provocatori per la corruzione, non si può usare la polizia per
commettere reati; in una parola, non si può ‘creare’ un crimine”. Tra i
secondi vi è, oltre naturalmente Piercamillo Davigo, l’ex procuratore
Antimafia Franco Roberti secondo il quale “la corruzione è un reato
mafioso quindi, contro di essa devono essere usati gli stessi strumenti
investigativi”.
Ora, non vi è dubbio che per contrastare la
dilagante corruzione sia necessario prevedere la figura dell’agente
provocatore. È vero che la Corte di Strasburgo, ritiene violata la
clausola “del processo equo” nel caso in cui un soggetto venga
condannato per un reato provocato “in senso stretto” dalle stesse forze
di polizia, ma – a parte le non sempre perspicue motivazioni delle
decisioni della Corte Edu sia in questa materia che in quella sulla
criminalità organizzata (basti pensare alla “sentenza Contrada” basata
su errori di diritto) – va ricordato che l’art. 50 della Convenzione Onu
contro la corruzione consente agli Stati membri di porre in essere
“operazioni sottocopertura”. Del resto, poiché il pubblico ufficiale non
può, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ricevere
indebitamente denaro o altre utilità, (o accettarne la promessa), da
chicchessia, è evidente che egli deve rispondere del reato di corruzione
anche se il denaro o l’utilità (o la promessa) provenga dal falso
corruttore con il quale ha stretto un accordo corruttivo. Quest’ultimo –
se la sua figura è prevista per legge ed agisca sotto le direttive e il
controllo del pm – sarà scriminato, ai sensi dell’art. 51 cp, perché,
se è agente di pg, la sua condotta sarà stata posta in essere in
adempimento del dovere di cui all’art. 55 cpp in virtù del quale la pg
ha l’obbligo di assicurare le prove dei reati e di ricercare i
colpevoli; mentre se il ruolo di agente provocatore sia rivestito da un
privato, sarà sempre operante la scriminante dell’art. 51 poiché la sua
condotta è giustificata dall’incarico e dall’ordine legittimamente
impartitogli dall’autorità giudiziaria.