Il Sole 20.10.17
Diritto dell’informazione. La Corte europea dei diritti dell’uomo
Tutelati gli archivi dei giornali Alt al ritiro dell’articolo
di Marina Castellaneta
Gli
archivi dei giornali disponibili online sono una fonte importante per
svolgere ricerche storiche e questo, in particolare, quando sono
accessibili al pubblico e gratuiti. Di conseguenza, è conforme alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo la scelta delle autorità
nazionali di tutelare gli archivi rispetto alle istanze di ricorrenti
che si ritengono lesi nel diritto alla reputazione e che chiedono il
ritiro della pubblicazione.
Lo ha stabilito la Corte europea dei
diritti dell’uomo, che ha dato ragione alla Germania, con la sentenza
depositata ieri (ricorso n. 71233/13). A rivolgersi a Strasburgo è stato
un uomo d’affari ucraino, residente in Germania, citato in un articolo
del New York Times che aveva al centro un candidato sindaco. Il
giornalista aveva messo in risalto i rapporti dell’uomo d’affari, attivo
nel settore dei media, con la criminalità, indicando tra le fonti un
documento interno dell’Fbi. Di qui l’azione dinanzi ai giudici tedeschi
che, però, non hanno accolto il ricorso. L’imprenditore si è così
rivolto a Strasburgo sostenendo che la Germania aveva violato l’articolo
8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della
vita privata nel quale è inclusa la tutela della reputazione, a suo dire
lesa dalla pubblicazione dell’articolo.
Di diverso avviso
Strasburgo che, pur constatando la gravità delle accuse mosse
all’imprenditore, ha privilegiato il diritto alla libertà di stampa
perché l’articolo ha contribuito al dibattito su una questione di
interesse pubblico come il coinvolgimento di un imprenditore in attività
illecite.
Giusto, quindi, precisa la Corte, indicare
nominativamente l’uomo coinvolto che, inoltre, come manager di una
grande società, va classificato tra i personaggi pubblici che mettono in
conto di essere sotto i riflettori dei media. Il giornalista ha poi
agito rispettando le regole professionali, valutando l’autorevolezza
delle fonti e svolgendo ricerche prima della pubblicazione. Non solo. Il
cronista aveva dato l’opportunità all’imprenditore di fornire la sua
versione e si è basato su un rapporto interno dell’Fbi cercando, però,
conferme in altri documenti. La notizia, quindi, aveva una base fattuale
sufficiente. L’articolo, inoltre, era privo di insinuazioni e non
conteneva alcun dato sulla vita privata.
Per quanto riguarda gli
aspetti legati a internet, collegati alla richiesta del ritiro della
pubblicazione, è vero che l’articolo era reperibile nel sito web del New
York Times e che era possibile rintracciarlo tramite i motori di
ricerca, ma la Corte mette in risalto l’importanza degli archivi dei
quotidiani che contengono informazioni su questioni di interesse per la
collettività. Questi archivi – scrive Strasburgo – costituiscono una
fonte importante per l’istruzione e per le ricerche storiche, in modo
particolare perché sono accessibili al pubblico e generalmente gratuiti.
Di
conseguenza, poiché i giudici nazionali hanno deciso rispettando i
parametri della Corte europea in materia di libertà di stampa,
Strasburgo ha dato ragione allo Stato in causa e, quindi, in sostanza,
al giornalista.