venerdì 20 ottobre 2017

Il Sole 20.10.17
Diritto dell’informazione. La Corte europea dei diritti dell’uomo
Tutelati gli archivi dei giornali Alt al ritiro dell’articolo
di Marina Castellaneta

Gli archivi dei giornali disponibili online sono una fonte importante per svolgere ricerche storiche e questo, in particolare, quando sono accessibili al pubblico e gratuiti. Di conseguenza, è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo la scelta delle autorità nazionali di tutelare gli archivi rispetto alle istanze di ricorrenti che si ritengono lesi nel diritto alla reputazione e che chiedono il ritiro della pubblicazione.
Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha dato ragione alla Germania, con la sentenza depositata ieri (ricorso n. 71233/13). A rivolgersi a Strasburgo è stato un uomo d’affari ucraino, residente in Germania, citato in un articolo del New York Times che aveva al centro un candidato sindaco. Il giornalista aveva messo in risalto i rapporti dell’uomo d’affari, attivo nel settore dei media, con la criminalità, indicando tra le fonti un documento interno dell’Fbi. Di qui l’azione dinanzi ai giudici tedeschi che, però, non hanno accolto il ricorso. L’imprenditore si è così rivolto a Strasburgo sostenendo che la Germania aveva violato l’articolo 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata nel quale è inclusa la tutela della reputazione, a suo dire lesa dalla pubblicazione dell’articolo.
Di diverso avviso Strasburgo che, pur constatando la gravità delle accuse mosse all’imprenditore, ha privilegiato il diritto alla libertà di stampa perché l’articolo ha contribuito al dibattito su una questione di interesse pubblico come il coinvolgimento di un imprenditore in attività illecite.
Giusto, quindi, precisa la Corte, indicare nominativamente l’uomo coinvolto che, inoltre, come manager di una grande società, va classificato tra i personaggi pubblici che mettono in conto di essere sotto i riflettori dei media. Il giornalista ha poi agito rispettando le regole professionali, valutando l’autorevolezza delle fonti e svolgendo ricerche prima della pubblicazione. Non solo. Il cronista aveva dato l’opportunità all’imprenditore di fornire la sua versione e si è basato su un rapporto interno dell’Fbi cercando, però, conferme in altri documenti. La notizia, quindi, aveva una base fattuale sufficiente. L’articolo, inoltre, era privo di insinuazioni e non conteneva alcun dato sulla vita privata.
Per quanto riguarda gli aspetti legati a internet, collegati alla richiesta del ritiro della pubblicazione, è vero che l’articolo era reperibile nel sito web del New York Times e che era possibile rintracciarlo tramite i motori di ricerca, ma la Corte mette in risalto l’importanza degli archivi dei quotidiani che contengono informazioni su questioni di interesse per la collettività. Questi archivi – scrive Strasburgo – costituiscono una fonte importante per l’istruzione e per le ricerche storiche, in modo particolare perché sono accessibili al pubblico e generalmente gratuiti.
Di conseguenza, poiché i giudici nazionali hanno deciso rispettando i parametri della Corte europea in materia di libertà di stampa, Strasburgo ha dato ragione allo Stato in causa e, quindi, in sostanza, al giornalista.