il manifesto 14.10.17
Risposta a Boldrini, i precedenti sono altri
L'approvazione alla camera con il voto di fiducia della legge elettorale (Rosatellum)
di Felice Besostri
Non
voglio nemmeno adombrare che la Presidente della Camera Boldrini non
abbia agito in buona fede: sarebbe inquietante pensare il contrario.
Resta
il fatto che, venuta meno la prassi di nominare alla presidenza di una
camera parlamentari di lungo corso, con pratica di vicepresidenti,
ovvero di esponenti dell’opposizione, chi presiede rischia di prendere
per oro colato i suggerimenti degli uffici, per i quali la prassi è
Vangelo; fosse Talmud sarebbe invece dialettica.
Tuttavia ci sono
momenti in cui, in relazione alla sensibilità politica, istituzionale e
soprattutto costituzionale della materia, occorre verificare fino in
fondo la prassi.
Si racconta che quando dissero a Fanfani che
nella prassi regolamentare non c’erano precedenti, nel senso da lui
auspicato, rispose :«Se non c’è un precedente lo si crea!».
In
effetti l’unico precedente che giustifica la Presidente Boldrini sulla
fiducia al Rosatellum è quello da Lei stessa creato ammettendo tre voti
di fiducia sull’Italicum nel 2015.
Tutti gli altri precedenti alla Camera non riguardano leggi elettorali nel loro complesso.
Trattandosi
di un articolo della Costituzione, non modificato, come l’articolo 72
della Costituzione, poiché siamo ancora un sistema bicamerale paritario,
si poteva richiamare il precedente del Senato nella domenica delle
Palme, 8 marzo 1953.
Gli uffici della presidente Boldrini non l’hanno fatto, credo, per tre ragioni.
La prima che è ogni camera è gelosa della propria prassi.
La seconda per non evocare l’unico precedente a Costituzione invariata, collegato a una legge conosciuta come «legge truffa».
La
terza e più importante, perché il Presidente, della seduta, Giuseppe
Paratore, fece mettere a verbale, fatto inusitato, «Quindi questo non
rappresenta un precedente».
Quel precedente non andava evocato
soprattutto perché Paratore, non avendo gradito l’imposizione del
Presidente del Consiglio De Gasperi (non Gentiloni) si dimise il 24
marzo, 16 giorni dopo. Ma era un uomo di 77 anni e non agli esordi di
una carriera politica.
L’argomento che l’articolo 116 comma 4 del
regolamento della Camera non esclude le leggi elettorali prova troppo,
cioè nulla perché non esclude nemmeno le leggi in materia
costituzionale.
Cosa dovremmo aspettarci, grazie a questa prassi regolamentare? Una Costituzione approvata a colpi di voti di fiducia?
Infine
invece che la Presidente Iotti del 1990, gli uffici avrebbero dovuto
dare alla Presidente Boldrini copia del Lodo Iotti del 1980. Dal quale
risulta chiaro che quando si chiede la fiducia la procedura da normale
diventa speciale.