mercoledì 20 maggio 2015

Il Sole 20.5.15
Già nella scelta dei docenti la prima valutazione
di Daniele Checchi

Uno dei temi più discussi della riforma della scuola è la valutazione. Se l’approvazione e la progressiva attuazione del sistema nazionale di valutazione è passato sostanzialmente sotto silenzio (nessuno è sceso in piazza contro il rapporto di autovalutazione, probabilmente perché nessuno temeva che da tale adempimento potessero scaturire obblighi e sanzioni), nel caso del progetto di legge n. 2994 la valutazione produce risultati, implicitamente o esplicitamente. E in quanto tale suscita opposizione.
Un primo effetto della valutazione (implicita, perché avviene senza che si apra una selezione comparativa) è dato dalla “chiamata diretta” da parte dei dirigenti scolastici rispetto ai nuovi assunti. Anche se affiancato da una commissione di scuola, il dirigente dovrà valutare i curricula dei candidati presenti, ed effettuare una scelta. In assenza di un’anagrafe docenti, almeno in prima applicazione gli elementi informativi di cui potrà disporre la commissione di scuola saranno gli elementi riportati nel curriculum vitae dei candidati, ovvero esperienza scolastica e lavorativa pregressa. Pur tralasciando il rischio di scelte dettate da consonanze politiche o religiose (che pure restano un rischio da cui è difficile cautelarsi), è plausibile immaginare che i dirigenti privilegeranno gli aspiranti docenti in possesso di maggiori qualificazioni (dottorato, lauree plurime, corsi di formazione), con ciò ponendo una prima pietra di un implicito processo valutativo a cui verranno esposti gli insegnanti. Si obietta correttamente che questo crea discriminazione nel corpo insegnante, dal momento che agli insegnanti in servizio questo tipo di valutazione è risparmiata (nonostante anche tra di essi le disparità di qualificazione siano significative). Tuttavia la storia della nostra repubblica degli ultimi vent’anni è costellata di riforme cosiddette “al margine”, che cioè si applicano solo per i nuovi entranti: basti pensare alle pensioni, proseguendo via via fino al nuovo contratto a tutele crescenti. Quando le resistenze politiche si fanno troppo robuste, i vari governi hanno sempre preferito aggirare l’ostacolo scaricando sulle generazioni seguenti l’onere dell’aggiustamento.
Un secondo effetto della valutazione che invece coinvolgerà tutti gli insegnanti è quanto previsto dall’articolo 13, dove ai dirigenti scolastici viene attribuita la facoltà di distribuire, a partire dal 2016, 200 milioni di euro per la valorizzazione del merito. Non si tratta di grandi cifre: fanno circa 25mila euro medi per scuola, ovvero 2.500 euro medi per docente (nel caso di distribuzione perfettamente egualitaria, che pure è esito possibile). Nella versione attuale del Ddl questi fondi dovrebbero servire alla «…valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale».
Si tratta di criteri precisi che tuttavia non sono facilmente operazionalizzabili. La qualità dell’insegnamento può essere valutata, primariamente dai propri pari, attraverso l’esame dei materiali didattici e/o attraverso l’osservazione diretta in classe. Il potenziamento delle competenze degli alunni può essere facilmente misurato, rilevando il livello di apprendimento degli stessi all’ingresso e all’uscita di ogni anno scolastico (ma Invalsi non è certo in grado di garantire questo ordine di grandezza). Le responsabilità organizzative sono infine facilmente rilevabili dalla distribuzione delle mansioni all’interno di una scuola. Tuttavia l’apparato informativo che si rende necessario, e che dovrà essere esaminato da una commissione all’uopo designata (dirigente, due insegnanti e due genitori, o un genitore e uno studente), è imponente e non immediatamente disponibile. Cosa sceglieranno di fare i dirigenti scolastici di fronte a quest’obbligo, tenuto conto che a loro volta verranno valutati sulla base di queste scelte?
Nel suo complesso l’impianto valutativo del Ddl sembra sufficientemente completo, perché introduce elementi di valutazione su diversi aspetti della professione insegnante, riducendo il rischio di arbitrarietà e meccanicismo. Tuttavia esso contiene, a mio parere, un difetto originale, di disegno strategico, che ne sta rendendo faticoso l’ottenimento di consenso, sia in parlamento che nelle piazze. L’introduzione di un sistema di valutazione in un sistema quale quello scolastico, che ne era privo, avrebbe dovuto prendere le mosse dalla valutazione dei suoi vertici, dalla dirigenza ministeriale ai direttori regionali fino ad arrivare ai dirigenti scolastici. Si sarebbe dovuto trattare di procedure pubbliche, che facessero uso di indicatori verificabili, e che comportassero sanzioni per gli inadempienti (per esempio il mancato rinnovo del contratto dirigenziale). Solo così la cultura della valutazione sarebbe diventata palese, sarebbe percolata ai livelli inferiori e avrebbe di fatto legittimato la pressione che i dirigenti scolastici avrebbero potuto esercitare su insegnanti e scuole.
Ne sembra quindi uscire un animale zoppo, che rischia di attuare compromessi al ribasso pur di non alterare i delicati equilibri del lavoro di gruppo su cui, volenti o nolenti, si basa l’attività didattica delle scuole. L’aspirazione dei docenti migliori di veder riconosciuto il proprio merito potrà trovare riscontro monetario e simbolico nell’essere scelti a far parte della squadra del dirigente. La resistenza al cambiamento degli insegnanti meno coinvolti non troverà sanzione esplicita, così come gli elementi di concorrenza tra scuole sembrano molto limitati (molto dipenderà da come sarà attuato l’articolo 16 che istituisce il Portale unico dei dati della scuola).