Il Sole 12.5.18
Cassazione. La delibazione della decisione ecclesiastica travolge le decisioni prese in sede di separazione
La Sacra Rota annulla il mantenimento
Obbligo cancellato anche se la sentenza civile è passata in giudicato
di Patrizia Maciocchi
Roma
Il riconoscimento della nullità del matrimonio affermata dalla Sacra
Rota cancella l’obbligo dell’assegno stabilito nella sentenza di
separazione, anche se divenuta cosa giudicata. La dichiarazione di
invalidità del vincolo originario fa, infatti, venire meno il
presupposto sul quale poggiano l’assegno e le decisioni accessorie
collegate ad esso. È una presa d’atto che prescinde da qualunque
considerazione sul rapporto tra le due giurisdizioni: civile ed
ecclesiastica. Con la sentenza 11553 depositata ieri, la Suprema corte
dà un altro scossone in tema di diritto al mantenimento.
I giudici
della Prima sezione civile, accolgono il ricorso di un ex marito che
chiedeva la revoca dell’obbligo di versare alla ex moglie 250 euro,
stabiliti in sede di separazione. Una richiesta scattata appena ottenuta
la delibazione della decisione rotale sulla nullità delle nozze
concordatarie, che era arrivata dopo il passaggio in giudicato della
sentenza di separazione.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma
la Corte d’appello aveva ribaltato il verdetto. I giudici di seconda
istanza si erano basati su due precedenti con i quali la Cassazione
aveva affermato che il sopravvenire della dichiarazione di nullità del
matrimonio non può mettere in discussione il diritto all’assegno, una
volta che si sia formato il giudicato sulla sentenza che attribuisce
l’assegno di divorzio.
La Corte d’appello aveva fatto dunque
riferimento a un precedente non adatto al caso esaminato, perché
relativo ad un assegno di divorzio e non al mantenimento durante una
fase transitoria come quella della separazione.
Per la prima
volta, la Cassazione affronta il tema dell’“effetto” Sacra Rota su una
sentenza di separazione passata in giudicato e lo fa rimarcando le
differenze tra assegno di divorzio e di mantenimento, fondati su
presupposti del tutto diversi. Il primo, di carattere “assistenziale”,
deve scattare tra due persone “singole”, mentre il secondo trova il suo
fondamento proprio sulla permanenza del vicolo matrimoniale.
Con
il divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio concordatario e
resta in piedi solo un vincolo di solidarietà economica post coniugale,
in virtù della quale l’assegno va riconosciuto al coniuge debole, se il
giudice accerta che non ha mezzi adeguati per vivere, nè è in grado di
procurarseli. Da qui l’intangibilità dell’assegno di divorzio, salvo
mutamenti della condizioni previsti dalla legge 898/1970.
Diverso
il caso della separazione che sospende solo i doveri di natura
personale, fedeltà, convivenza, e collaborazione, mentre lascia
inalterati quelli patrimoniali ma «è innegabile - si legge nella
sentenza - che il vincolo matrimoniale venga meno allorquando sia resa
efficace nello Stato italiano, attraverso il procedimento di
delibazione, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
concordatario». Viene dunque a cadere il pilastro sul quale poggia il
diritto al mantenimento.